autodeterminazione
Il diritto dei popoli ad autogovernarsi
Nel linguaggio politico, l'autodeterminazione è il diritto di un popolo a scegliersi liberamente una struttura politica e condizioni economiche, sociali e culturali. Tale diritto collettivo ha il suo fondamento giuridico nella sovranità popolare, ma solleva numerosi problemi, poiché resta controverso quando un gruppo può legittimamente ritenersi un popolo a sé stante.
L'idea di autodeterminazione di una collettività fu espressa originariamente dalle Chiese riformate riguardo alla libertà religiosa; su questa base avvenne l'emigrazione di puritani inglesi, perseguitati per ragioni religiose nel loro paese, verso l'America Settentrionale.
Nel Settecento il principio di autodeterminazione fu applicato in ambito politico, in connessione con l'idea di nazionalità: fu alla base della Rivoluzione americana e venne proclamato dai rivoluzionari francesi del 1789.
A partire dal 19° secolo tale principio fu invocato contro le dominazioni straniere (nel 1848 da Italiani, Boemi e Magiari contro l'impero asburgico) e assunse particolare importanza nelle lotte di vari popoli (europei e americani) per l'indipendenza e l'unità nazionale. La Russia bolscevica proclamò nel 1917 il diritto all'autodeterminazione dei popoli dell'ex impero zarista.
Al termine della Prima guerra mondiale, con la dissoluzione degli imperi sovranazionali asburgico e ottomano, tale diritto si affermò nell'Europa centro-orientale, dando luogo alla nascita di nuovi Stati autonomi tra i quali Iugoslavia, Cecoslovacchia, Ungheria.
A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale la decolonizzazione pose fine alla subordinazione di intere regioni al dominio politico e agli interessi economici degli Stati dotati di imperi coloniali: nel 1965 tutta l'Asia (a eccezione di Hong kong, inglese sino al 1997) raggiunse l'indipendenza insieme all'Africa (eccetto i territori portoghesi, che si sono liberati nel 1975) e alle isole caraibiche.
Recentemente, in seguito al riconoscimento giuridico dei diritti umani, è cresciuta la domanda d'indipendenza anche da parte di gruppi etnici desiderosi di sciogliersi dai legami d'appartenenza allo Stato cui sono soggetti. Questi gruppi intendono creare un proprio Stato indipendente o essere annessi a un altro Stato al quale sentono di appartenere etnicamente. Il diritto alla secessione e alla riunificazione con una patria d'elezione è stato rivendicato, per esempio, dagli Irlandesi del Nord, dai Corsi, dai Baschi e dai Curdi.
Hanno il proprio fondamento nel diritto all'autodeterminazione anche le richieste di autonomia amministrativa all'interno di un ordinamento statale già esistente, avanzate da alcune minoranze come il Québec canadese di lingua francese. Dopo il crollo dell'URSS, nei territori ex sovietici la pretesa di autodeterminazione ha condotto in alcuni casi a guerre civili, in altri a separazioni pacifiche. La globalizzazione ha favorito ulteriormente, in questi ultimi anni, i processi di dissoluzione degli Stati nazionali o federali attraverso le secessioni.
Mentre lo statuto della Società delle nazioni creata nel 1919 non citava espressamente il principio dell'autodeterminazione, esso è divenuto presente negli articoli 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite ed è stato ulteriormente rafforzato dai Patti sui diritti umani sanciti il 16 dicembre del 1966: tutti i popoli sono liberi di "determinare, senza intervento dall'esterno, il proprio status politico e seguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale".
Il 24 ottobre del 1970 l'Assemblea generale dell'ONU ha inoltre dichiarato che la fondazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera unione con uno Stato indipendente o il passaggio a un qualche altro status politico rappresentano attuazioni del diritto all'autodeterminazione. Ogni altro Stato deve astenersi da misure repressive che impediscano ai popoli di realizzare il proprio diritto alla libertà e all'indipendenza. Se tali popoli vengono ostacolati nell'esercizio del proprio diritto "sono legittimati a richiedere e ricevere sostegno" dalla comunità internazionale, ma non a ricorrere alla violenza.