Si chiama caso fortuito qualunque accadimento che renda inevitabile il verificarsi di un evento, costituendo l’unica causa efficiente di esso. Non ha valore concreto la distinzione tra caso fortuito e forza maggiore; allo stesso modo è da negare una costante coincidenza tra caso fortuito e impossibilità della prestazione per causa non imputabile. L’esistenza del caso fortuito libera il soggetto da ogni e qualsiasi responsabilità: se concerne un rapporto obbligatorio ne determina l’estinzione, se si tratta di un fatto dannoso extracontrattuale, esonera il soggetto dall’obbligo di risarcire il danno (artt. 2051-2052 c.c.). Secondo un diffuso orientamento il caso fortuito, considerato come esimente di responsabilità, dovrebbe far qualificare quest’ultima come oggettiva, prescindendosi totalmente dalla colpa.