Circoscrizione amministrativa che fino al 1927 costituiva in Italia la suddivisione di una provincia ed era a sua volta ripartita in mandamenti. L’art. 129 della Costituzione prevede che le province possano essere suddivise in circondari, con funzioni esclusivamente amministrative per assicurare un’ulteriore realizzazione del principio del decentramento.
Terza, in ordine decrescente, delle ripartizioni amministrative nelle quali è suddiviso il litorale italiano (zone marittime, compartimenti marittimi, c. marittimi). A essa è preposto un capo circondario, ufficiale delle capitanerie di porto. A sua volta può essere suddivisa in uffici locali di porto e in delegazioni di spiaggia, dipendenti dal capo del circondario.