Il contratto per conto di chi spetta o per conto dell’avente diritto è stipulato in rappresentanza di un soggetto che sarà determinato successivamente in base alla titolarità di una certa situazione giuridica soggettiva. Trovano fondamento nel codice civile la vendita per conto di chi spetta in caso di divergenze sulla qualità e condizione della cosa venduta e della conseguente verifica giudiziale dei difetti (art. 1513), nonché l’assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891; v. Contratto di assicurazione).