Cooperazione giudiziaria. Diritto dell’Unione Europea
La cooperazione giudiziaria è stata introdotta nel diritto dell’Unione Europea (UE) dal Trattato di Maastricht del 1992, che prevedeva la cooperazione tra gli Stati membri nei settori della giustizia e degli affari interni (cosiddetto “terzo pilastro”).
Successivamente, il Trattato di Amsterdam del 1997 spostava nel Trattato istitutivo della Comunità Europea (CE) alcuni settori di intervento originariamente rientranti nel terzo pilastro (in particolare l’immigrazione, l’asilo, il controllo delle frontiere e la cooperazione giudiziaria in materia civile), che venivano così sottratti al metodo intergovernativo e “comunitarizzati” (ossia ricondotti alla competenza legislativa delle istituzioni comunitarie). Alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale continuava invece ad applicarsi il metodo della cooperazione intergovernativa tra gli Stati membri.
Il Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 2009) ha poi completato il processo di trasferimento delle competenze in materia di cooperazione giudiziaria, che attualmente si configurano, nel loro complesso, come competenza concorrente dell’UE e degli Stati membri. Infatti, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, l’ex Trattato CE (ora intitolato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) disciplina le funzioni delle istituzioni dell’UE sia per la cooperazione giudiziaria in materia civile (art. 81), sia per quella in materia penale (artt. 82-86), sia per la cooperazione di polizia (art. 87-89).
Cooperazione giudiziaria internazionale