Mandato d’arresto europeo
Introdotto con la decisione quadro 2002/584 dal Consiglio dell’Unione Europea, e attuato in Italia con l. 69/2005, il mandato di cattura europeo è un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro dell’UE per consentire l’arresto e la consegna da parte di altro Stato membro di un soggetto ricercato per l’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena ovvero di una misura di sicurezza.
La finalità perseguita è quella di garantire agli Stati membri dell’UE una rapida e agevole procedura di consegna dei ricercati. Il mandato di cattura europeo può essere disposto in caso di condanna per fatti puniti dalla legge dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà non inferiore a 12 mesi ovvero in caso di condanna o a una misura di sicurezza non inferiore a 4 mesi. L’efficacia della decisione giudiziaria è subordinata alla condizione che i fatti per cui è stato emesso il provvedimento costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, a prescindere dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso. Non soggiacciono a tale condizione i reati indicati dall’art. 2, par. 2 della citata decisione quadro.
La procedura di consegna si suddivide in tre fasi: nella prima si ha la comunicazione del provvedimento da parte dell’autorità emittente all’autorità di esecuzione; nella seconda fase, relativa all’attuazione, l’autorità ricevente può dare esecuzione al mandato, ovvero rifiutarsi nelle ipotesi previste dagli art. 3 e 4 della decisione quadro; nell’ultima fase l’autorità giudiziaria deve decidere in merito alla consegna dell’arrestato, dopo che questi in modo irrevocabile vi abbia o meno prestato il consenso. Nel caso in cui il ricercato non presti il consenso alla consegna, ha diritto di essere condotto innanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione e interpellato nel rispetto delle norme del diritto interno di tale Stato membro.
Cooperazione giudiziaria. Diritto dell’Unione Europea