Organo giurisdizionale istituito per giudicare in grado di appello le cause decise dal tribunale. Deriva immediatamente dalla Rivoluzione francese e, dopo la Restaurazione, permase nelle legislazioni toscana, napoletana e sardo-piemontese, passando da quest'ultima nell'ordinamento italiano. La C. di a. è istituita nel capoluogo di ogni distretto giudiziario; giudica in composizione collegiale con la presenza di un presidente e due consiglieri; svolge eccezionalmente funzioni di giudice di primo grado.
Intervento risolutivo delle sezioni unite sulla nozione di “pendenza del processo in grado di appello”. Spunti critici e riflessioni di Valentina Mazzotta