Ausiliare del giudice che ha la funzione di provvedere alla «conservazione e all’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati» (art. 65 c.p.c.). Di norma è una persona fisica, ma può anche essere un istituto autorizzato all’incanto e all’amministrazione dei beni (art. 520 c.p.c. e art. 159 disp. att. c.p.c.). La legge ne disciplina la nomina e descrive in modo dettagliato le modalità dell’attività di custodia (artt. 521, 559, 560, 676 c.p.c.). L’incarico al custode viene assegnato dall’ufficiale giudiziario (art. 520 c.p.c.) o dal giudice (artt. 559, 676 c.p.c.); il compenso per l’attività svolta è liquidato con decreto giudiziale. Il custode è responsabile sia penalmente (artt. 335, 351, 366, 388, 388 bis c.p.) sia civilmente dell’attività affidatagli (art. 67 c.p.c.) e può essere sostituito in qualsiasi momento, d’ufficio o su istanza di parte, con ordinanza non impugnabile del giudice. Lo stesso custode, inoltre, può chiedere la propria sostituzione, ma solo quando ne ricorrano giusti motivi (art. 66 c.p.c.).