Concezione teorica della sovranità e dell’ordinamento giuridico elaborata nel 20° sec. da C. Schmitt, il quale nella Verfassungslehre (1928) concepì il diritto come mera «decisione politica», espressione di pura volontà normativa da parte del legislatore. Lo stesso autore superò tuttavia tale dottrina nell’opera Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens (1934), attraverso la «concezione concreta dell’ordinamento», fondamento teorico del nazionalsocialismo tedesco, fortemente critica nei confronti del d. e, più in generale, del positivismo giuridico.
Il termine è stato ripreso, dagli anni 1980, nel linguaggio della pubblicistica politica per qualificare il comportamento e l’azione di chi tende a superare situazioni di immobilismo con atti di volontà, anche se questi possano essere giudicati non rispettosi delle regole prefissate.