Nella pratica mercantile e bancaria, ciascuno degli esemplari identici dello stesso titolo di credito, emessi per particolari fini, in genere per agevolare la circolazione del titolo. I d. più comuni sono: d. di polizza di carico (o di B/L = bill of lading), d. di cambiale o di tratta, d. di assegno, d. di libretto di deposito, d. di titolo di credito. I d. della cambiale e dell’assegno bancario devono essere numerati; in difetto, si considerano come titoli distinti. Il pagamento di un d. è in ogni caso liberatorio. La legge non ammette d. di titoli al portatore smarriti, ma solo di titoli dei quali risulti provata la distruzione.