Comportamento del contribuente che, pur rispettoso della lettera della normativa tributaria, tende a evitare il pagamento dell’imposta con costruzioni negoziali il cui solo scopo è quello di sottrarsi all’obbligo fiscale. In molti casi, tuttavia, l’e. non ha niente di condannabile e si distingue quindi dall’evasione che consiste invece in un illecito occultamento della materia imponibile.
Per contrastare l’e. il legislatore ha agito sia sul piano della definizione delle fattispecie impositive sia su quello dell’accertamento fiscale. Più in particolare, nell’ordinamento italiano, la lunga assenza di simili disposizioni è stata colmata dall’art. 10 della l. 408/1990 e quindi dall’attuale art. 37 bis del d.p.r. 600/1973 (introdotto dal d. legisl. 8 358/1997).