Si ha espromissione quando un soggetto (espromittente o espromissore), spontaneamente e senza che vi sia delegazione, assume l’obbligazione che il debitore (espromesso) ha nei confronti del creditore (espromissario). Di norma l’espromissione è cumulativa (o semplice), per cui l’espromittente si aggiunge come nuovo debitore, obbligato solidalmente (v. Obbligazione) con l’espromesso, ma può anche essere liberatoria (o privativa), quando il creditore dichiara espressamente di liberare l’espromesso, per cui l’espromittente rimane unico obbligato. Se non si è convenuto diversamente, l’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, ma soltanto quelle che avrebbe potuto sollevare quest’ultimo, tranne la compensazione, anche se si sia verificata prima dell’espromissione (art. 1272 c.c.). L’espromissione è comunemente ritenuta un contratto.