Convenzione conclusa tra il debitore (v. Obbligazione) e un terzo, in base alla quale quest’ultimo assume il debito del primo. Può produrre effetti solo tra le parti e in questo caso il creditore rimane estraneo alla convenzione; la figura non è prevista dal Codice civile, ma è comunemente ammessa in base al principio dell'autonomia privata). Di gran lunga più importante è l’ipotesi regolata dal Codice civile (art. 1273), di accollo aperto all’adesione del creditore, ovvero con efficacia esterna. In questa ipotesi bisogna distinguere tra accollo privativo (o liberatorio), che si ha quando il creditore aderisce a una convenzione espressamente condizionata alla liberazione del debitore, ovvero il creditore dichiari espressamente di liberare quest’ultimo (con estinzione delle garanzie, a meno che colui che le ha prestate non consenta espressamente a mantenerle) e accollo cumulativo, in cui debitore e terzo sono solidalmente obbligati nei confronti del creditore. In tale ipotesi, pur in assenza di norma espressa, si ritiene che il creditore debba chiedere l’adempimento prima al nuovo debitore e poi al precedente. La dottrina prevalente e la giurisprudenza inquadrano l’accollo esterno nello schema del contratto a favore di terzi, anche se, rispetto a quest’ultimo, l’efficacia della convenzione non è immediata, ma è subordinata all’adesione del creditore. Si parla diffusamente di accollo ex lege per indicare le numerose ipotesi in cui tale effetto non si produce in conseguenza di un atto di autonomia privata, ma è ricollegato dalla legge a contratti di varia natura.