Nell’antico diritto germanico, lo stato di inimicizia che si creava fra la parentela dell’offeso e quella di chi era ritenuto responsabile del fatto che si voleva vendicare. La f. era deliberata dal gruppo familiare, e nessuno dei parenti poteva sottrarsi all’obbligo di parteciparvi fino a che il torto, che si considerava fatto a tutto il gruppo, non fosse pienamente vendicato, o il gruppo nemico non si fosse piegato a dare soddisfazione mediante un indennizzo fissato di comune accordo.