federalismo
Orientamento alla ripartizione dei poteri di governo (caratterizzanti la sovranità statale), tra un’organizzazione centrale e più organizzazioni periferiche, anche in base al principio di sussidarietà (➔ sussidiarietà, principio di).
Il f. può essere sia centripeto (per es. gli Stati Uniti) sia centrifugo (per es. il Belgio). Il processo d’integrazione europea è un fenomeno di f. centripeto incompiuto. Non può ritenersi costituito uno Stato federale tra i vari Paesi membri dell’Unione Europea, sino all’approvazione di una Costituzione europea (rigida), che garantisca a ciascuno dei vari livelli di governo la certezza della consistenza dei propri poteri, e la possibilità di difendere, con strumenti giuridici, la propria sfera di competenza. È, inoltre, necessaria la creazione di un sistema di controllo di costituzionalità delle leggi, prodotte dai vari livelli di governo, e di soluzione dei conflitti intersoggettivi.
L’Italia repubblicana, con la Costituzione del 1948, si è dotata di una organizzazione dei poteri regionalista, quindi federale. Il processo federalista e di trasferimento dei poteri di governo alle Regioni si è accentuato con la riforma del titolo V della Costituzione (➔ Costituzione italiana, riforma del titolo V della). Il f. fiscale, attuativo del nuovo titolo V della Costituzione, lungi dall’essere un riconoscimento pieno dell’autonomia impositiva dei livelli di governo locale, è soprattutto un ‘sistema fiscale decentrato’, che rischia di creare un eccesso di pressione fiscale e di porre in pericolo la progressività dell’imposizione, se non sarà strutturato in forme insieme più competitive e più cooperative e solidaristiche. Inoltre, se accompagnato dalla perdita da parte del governo centrale del potere di perequazione (➔) e di coordinamento dell’imposizione decentrata, il f. potrà determinare problemi di equità nel reperimento e nella ridistribuzione delle risorse (➔ ridistribuzione).