Sistema di rapporti fra Stato e Chiesa caratterizzato dalla loro distinzione e dal loro coordinamento, che può ispirarsi a due concetti diversi: a) può fondarsi sul carattere confessionale dello Stato, che esercita diritti sulla Chiesa, ma al tempo stesso la protegge; si ha allora la reciproca concessione di particolari facoltà, in deroga al diritto comune dello Stato, a organi della Chiesa e della Chiesa a organi dello Stato, e una cooperazione delle due potestà al raggiungimento degli stessi fini (g. confessionista); b) gli Stati che non hanno carattere confessionale, ritenendo nel proprio interesse che la Chiesa non debba vivere secondo il diritto comune, possono assoggettarla a particolari misure di vigilanza (g. aconfessionista o laico).
Nella realtà storica i due tipi di g. si determinarono nelle più varie disposizioni. Istanze tipicamente giurisdizionaliste del 18° sec. furono: il diritto del principe di controllare le relazioni tra la Chiesa nazionale e la Santa Sede; il controllo della nomina degli ecclesiastici; il potere di regolare il matrimonio (in quanto contratto civile) e di introdurre riforme nella vita della Chiesa, favorendo la costituzione di Chiese nazionali e bandendo gli ordini religiosi a carattere soprannazionale.