In medicina incapacità di un organo a esplicare un atto o una funzione: per antonomasia, i. sessuale, incapacità a compiere l’atto sessuale, o anche incapacità a generare per cause organiche. Dal punto di vista giuridico, l’i. (sia assoluta sia relativa) assume rilevanza in rapporto alla validità del matrimonio soltanto nella prospettiva di un vizio del volere, e cioè quando abbia costituito materia di errore, essendo ignorata dall’altro coniuge prima delle nozze. Infatti ai sensi dell’art. 122 c.c. una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale, rendono impugnabile il matrimonio dal coniuge che dimostri che non avrebbe prestato il suo consenso se ne fosse stato esattamente a conoscenza. L’art. 235 c.c. consente l’azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio se durante il periodo legale di concepimento il marito era affetto da i., anche se soltanto di generare.
Per il Codex iuris canonici (can. 1084) l’impotentia coeundi (i. copulativa) antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, sia conosciuta prima del matrimonio dall’altro coniuge sia non conosciuta, sia assoluta sia relativa, dirime per sua stessa natura il matrimonio. Se è dubbia di diritto o di fatto, il matrimonio non deve essere impedito. La sterilità non impedisce né dirime il matrimonio.