L’inalienabilità è la condizione in cui si trovano determinati beni che, in ragione del soggetto cui appartengono, della loro natura o destinazione, non possono essere alienati a terzi. L’inalienabilità è propria dei beni che fanno parte del demanio pubblico (art. 823 c.c.), ma si può avere anche nel diritto privato, nel quale peraltro l’alienabilità costituisce la regola generale, in omaggio al principio della libera circolazione dei beni. L’inalienabilità può essere assoluta, se una certa situazione giuridica soggettiva è intrasmissibile nei confronti di chiunque (ad esempio, i diritti della personalità), ovvero relativa, se l’alienazione è possibile quando ricorrano determinate condizioni e vi sia l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (ad esempio, i beni dei minori di età).
Sui divieti negoziali di alienazione, v. Divieto di alienazione.