L’art. 10 dello Statuto dei lavoratori garantisce agevolazioni ai lavoratori che intendano frequentare corsi e per la partecipazione agli esami. Ai sensi di tale articolo, i lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto a essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Questi lavoratori, inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono infine fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami. Al datore di lavoro è concessa la facoltà di ottenere attestazione dell’effettiva frequenza dei corsi o della partecipazione a un esame da parte del lavoratore, mediante la presentazione di idonea documentazione. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Inoltre, l’art. 5 della l. n. 53/2000 riconosce ai lavoratori studenti la possibilità di ottenere congedi finalizzati ad accrescere il loro livello formativo: i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda, che vogliano completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado o la laurea oppure frequentare attività formative, hanno diritto a un congedo pari a un massimo di 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa; in secondo luogo sono previsti congedi per la formazione continua, su iniziativa sia del lavoratore sia del datore di lavoro, sulla base del monte ore indicato dalla contrattazione collettiva.
Contratti collettivi di lavoro