Accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. A tal fine si distingue tra contratti unilateralmente sindacali, stipulati da un singolo datore di lavoro con l’organizzazione collettiva dei lavoratori, e contratti bilateralmente sindacali, stipulati da contrapposte associazioni sindacali di datori di lavoro, da un lato, e di prestatori di lavoro, dall’altro. Sono espressione di un generale potere di autoregolamentazione di interessi afferenti a soggetti di diritto privato, in quanto sia le organizzazioni imprenditoriali, sia le organizzazioni dei lavoratori che stipulano contratti collettivi di lavoro presentano connotati privatistici, avendo natura giuridica di associazioni non riconosciute. L’art. 39 Cost. attribuisce ai sindacati, riuniti in rappresentanze unitarie, ciascuno con un peso proporzionale agli iscritti, il potere di stipulare contratti con efficacia generale per tutta la categoria. Tale efficacia generalizzata è subordinata, peraltro, alla registrazione dell’associazione sindacale, attraverso la quale quest’ultima acquista la personalità giuridica. Tuttavia, l’art. 39 della Costituzione non ha trovato applicazione, poiché nessuna associazione sindacale ha mai provveduto a registrarsi. Per dare applicazione ai contratti ci si è quindi avvalsi dello strumento dei contratti di diritto comune, che caratterizzano l’esperienza giuridica italiana. Il loro contenuto è dato da clausole tendenti a determinare minimi di trattamento economico e normativo, per i contratti individuali di lavoro in corso e per quelli che devono essere ancora stipulati. Da questo punto di vista, i contratti collettivi di lavoro rientrano nella categoria dei contratti normativi, poiché le parti si accordano circa le condizioni cui si atterranno nella loro attività negoziale. Essi presentano anche una funzione obbligatoria, nelle clausole che consentono l’instaurazione di rapporti obbligatori facenti capo ai soggetti collettivi. Tali soggetti possono essere sia gli stessi che hanno stipulato i contratti, sia le loro articolazioni territoriali. I contratti stipulati tra il sindacato nazionale e la contrapposta organizzazione imprenditoriale, per es., creano rapporti obbligatori tra sindacato provinciale e associazione provinciale degli industriali. Per quanto concerne l’ambito di efficacia, poiché nell’ordinamento italiano il rapporto tra autonomia collettiva e individuale è regolato dal meccanismo dell’inderogabilità in peius, i contratti individuali non possono contenere elementi peggiorativi per il lavoratore rispetto ai contratti collettivi vigenti. Al limite potranno contenere disposizioni di maggior favore per il lavoratore (derogabilità in melius). Sotto il profilo soggettivo, i contratti hanno efficacia nei confronti dei soggetti che hanno conferito all’associazione il potere di rappresentanza, mediante iscrizione, e nei confronti dei soggetti firmatari dei contratti individuali che rinviano alla contrattazione collettiva. Tuttavia, al fine di estenderne l’ambito di applicazione, si è soliti far ricorso all’art. 36 Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. La natura precettiva della norma determina la nullità assoluta di clausole contrastanti con tale principio. La quantificazione della retribuzione in questi termini è operata dal giudice, che utilizza i minimi retributivi contenuti nei contratti come parametri di riferimento.
Lavoro. Diritto Costituzionale