Attività lavorativa disciplinata dalla l. n. 142/2001, come modificata dal d. lgs. n. 276/2003. Le cooperative di lavoro sono fondate allo scopo di garantire e agevolare il lavoro dei propri soci e impiegano la loro attività per la realizzazione di beni da cedere a terzi sul mercato. Nelle cooperative di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa si stabiliscono due diversi tipi di rapporti giuridici: il rapporto associativo e quello di lavoro. Con la propria adesione, o successivamente al sorgere del rapporto associativo, il socio lavoratore di cooperativa instaura un ulteriore rapporto di lavoro, che può trovare esplicazione in forma subordinata o autonoma, oppure in qualsiasi altra forma, ivi compresa quella della collaborazione coordinata non occasionale. Il socio lavoratore fornisce il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali attenendosi ai diritti e ai doveri legati allo specifico contratto stipulato. Da entrambi i tipi di rapporto, cioè associativo e contrattuale, discendono inoltre gli effetti di natura fiscale, previdenziale e giuridica.