Il lavoro portuale viene svolto esclusivamente nell’ambito delimitato dalla relativa disciplina di riferimento. In base all’art. 114 cod. nav., gli addetti ai servizi dei porti rientrano nel personale marittimo. I lavoratori portuali devono essere iscritti in appositi registri, tenuti dagli uffici indicati dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 16 della l. n. 84/1994, secondo le modifiche apportate dalla l. n. 186/2000. Il personale addetto ai servizi portuali deve essere munito di libretto di ricognizione e degli altri documenti di lavoro previsti dal regolamento. Vengono definite operazioni portuali quelle di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, comunque svolti nell’ambito portuale. Le autorità portuali disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni e dei servizi portuali.