Per mutuo dissenso si intende l’accordo con il quale le parti di un contratto (o i loro eredi) precedentemente stipulato decidono di risolverlo consensualmente. La figura è richiamata espressamente dal Codice civile (artt. 1321 e 1372). Secondo l’opinione oggi prevalente, con il mutuo dissenso si risolve un precedente rapporto contrattuale con efficacia ex nunc (ovvero a partire da quando è concluso il mutuo dissenso) oppure ex tunc (ovvero sin da quando il precedente contratto era stato posto in essere) sulla base della volontà delle parti, purché l’effetto ex nunc non sia imposto dalla natura stessa del contratto che si va a sciogliere (ad esempio, un contratto di lavoro subordinato in corso di esecuzione; v. anche l’art. 1373 c.c.).
Mutuo dissenso e contratti ad effetti reali di Alessandro Galati