Nella diplomazia pontificia, collettore delle decime imposte dalla Chiesa; dopo il Concilio di Trento, legato pontificio preposto alla direzione di una nunziatura apostolica. È quindi il rappresentante attraverso il quale il romano pontefice esercita il diritto di legazione sia nella sua forma esterna, cioè nei suoi rapporti di diritto internazionale con gli Stati e le autorità pubbliche, sia nella forma interna, cioè nelle sue relazioni giurisdizionali con le Chiese locali. La missione del n. apostolico è quindi diplomatica, e come tale regolata dal diritto internazionale, per ciò che attiene ai rapporti con lo Stato ospite; e, nel tempo stesso, è autoritativa per quanto concerne i rapporti con la gerarchia cattolica locale, essendo retta, come tale, dal diritto canonico.
Le nunziature furono tra le prime rappresentanze stabili della diplomazia europea; la prima fu istituita a Venezia nel 1486.