Nel diritto canonico, la sottomissione dovuta dai religiosi ai loro superiori; in particolare o. canonica, l’o. dovuta dal sacerdote al papa e al proprio vescovo. Per essa il sacerdote è tenuto ad accettare e adempiere nel modo migliore possibile ogni compito che il vescovo vorrà affidargli; chi rifiuti o. è passibile di pena ecclesiastica. I vescovi e i cardinali promettono o. al pontefice.
O. religiosa O. che il religioso deve al papa, al vescovo, ai superiori legittimi secondo le proprie costituzioni.