Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano precedentemente acquistato diritti sulla cosa principale e l’acquirente del bene che ha cessato di costituire sua pertinenza. Il legislatore stabilisce in questo caso (art. 818, comma 3, c.c.) che la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale: il titolo di questi ultimi è considerato prevalente.