In diritto civile, le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa (art. 817 e seg. c.c.); la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi è titolare di un diritto reale (di godimento) sulla medesima, e, come si ritiene pacificamente in giurisprudenza, non richiede forme particolari, anche in caso di beni immobili. In alcuni casi la destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario o titolare di un diritto reale, come il legislatore prescrive per una nave (art. 246, co. 2, c.nav.) o per un aeromobile (art. 862, co. 2, c.nav.). Il vincolo pertinenziale è non di rado disposto dal legislatore (cosiddette pertinenze ex lege): per es., l’art. 23 r.d. n. 1443/1927 qualifica espressamente come pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento del minerale. Le pertinenze possono formare oggetto di atti o rapporti giuridici separati rispetto alla cosa principale, ma, se non è diversamente disposto, gli atti e i rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze. La destinazione a pertinenza non pregiudica tuttavia i diritti preesistenti su di essa a favore di terzi; tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.