PAPATO
. È la dignità pontificale del vescovo di Roma in quanto vescovo dei vescovi (episcopus episcoporum), ossia l'ufficio del romano pontefice come capo supremo della Chiesa; in significato ecclesiastico designa più propriamente la forma di governo della Chiesa, di cui il papa regge le sorti con autorità piena e assoluta.
Secondo la dottrina cattolica spetta al romano pontefice la giurisdizione ordinaria immediata su tutto l'ovile di Cristo, pastori e gregge, vescovi e fedeli di qualsiasi ordine, grado o rito, e in materia sia di fede e di costumi, sia di governo e disciplina ecclesiastica, senza tuttavia escludere nei singoli vescovi una vera e propria podestà sul gregge particolare, confidato a ciascuno dallo Spirito Santo mediante la nomina fatta dal vescovo di Roma.
Costituzione. - Questo concetto del papato, asserito nel Codice di dir. can. (c. 295) si fonda sulla prerogativa del primato (v. cattolica, chiesa), il quale fu direttamente istituito da Gesù Cristo stesso (Matt., XVI, 18 segg.; Giov., XXI, 15-17) che fece dell'apostolo Pietro la pietra fondamentale della sua Chiesa, investendolo della potestà di pascere pecore e pastori, fedeli e vescovi; e ciò senza limiti di spazio e di tempo, trattandosi di una società universale destinata a perpetuarsi fino alla consumazione dei secoli.
La storia della Chiesa mostra che S. Pietro e i suoi successori, i vescovi di Roma, esercitarono sempre, chi più chi meno, questo primato con tutti i poteri e privilegi che ne derivano, resistendo ad ogni tentativo di menomarlo (v. basilea: Il concilio di Basilea; costanza: Il concilio di Costanza) e confermarono in definizioni conciliari sempre più esplicite l'istituzione divina (Conc. vat., De Eccles., cc.1-2-3). La dottrina cattolica non ammette alcuna distinzione fra diritti "essenziali" e diritti "accessorî" (contro Febronio; v. febronio e febronianismo), né distingue con i giansenisti e i gallicani fra primato di giurisdizione e primato di onore (primus inter pares); né infine subordina l'autorità del papa all'approvazione del concilio ecumenico o al sindacato del potere civile.
Prerogative. - Come successore di S. Pietro il papa possiede tutti i poteri conferiti al principe degli apostoli, cioè: a) tutti quelli derivanti dall'ordine sacro (potestas ordinis) che nei vescovi sono limitati dal tempo, dal luogo, dalle leggi canoniche, dalle rubriche liturgiche, mentre nel papa non ammettono limiti di diritto ecclesiastico; b) perfetta potestà di giurisdizione, essendo il papa giudice supremo in ogni causa riservata all'autorità e competenza della Chiesa; c) primato di onore che lo colloca al disopra di ogni altra dignità terrena. Di tutte le prerogative papali la più singolare ed esclusiva è l'infallibilità (v.).
I titoli più frequenti del papa sono quelli di "Santo Padre", "Sommo Pontefice", "Pontefice massimo", sebbene egli si firmi in documenti ufficiali servus servorum Dei.
Delle insegne ricordiamo: la tiara o triregno che ne simboleggia la triplice potestà, paterna, pontificia e temporale; il pallio, segno del pastore supremo; il pedo, bastone pastorale diritto (a differenza di quello dei vescovi che è ricurvo alla sommità) sormontato da un crocifisso, a significare che il suo è veramente un potere episcopale.
Il bacio del piede, segno di venerazione, risale almeno al sec. VIII, quando Giustiniano II rese questo omaggio a papa Costantino (708-716). Il papa è considerato oggi ancora come il primo dei sovrani cristiani e i suoi legati hanno la precedenza sugli altri membri del corpo diplomatico.
Diritti e poteri. - Come supremo maestro della Chiesa, depositaria della verità rivelata, il papa ha il dovere di provvedere alla preservazione della fede cattolica e alla sua sempre maggior diffusione nel mondo: donde il diritto di dettare le norme del credere; di definire verità dogmatiche contenute in germe nella S. Scrittura e nella tradizione legittima; di esigere professioni di fede dai ministri del culto di qualunque ordine e grado, e dai semplici fedeli che li coadiuvano nei rispettivi ministeri; di proscrivere libri e condannare dottrine o asserti giudicati non conformi ai principî della religione e della morale cattolica; di autorizzare e promuovere l'erezione canonica d'istituti di studio cattolici; di organizzare missioni nei paesi infedeli (v. missione), ecc.
Sono riservate al papa come supremo gerarca e vescovo dei vescovi: a) l'erezione, la divisione, l'unione e la soppressione delle diocesi; b) la nomina o almeno l'istituzione canonica dei vescovi (Cod. dir. can., c. 329, 332), il loro trasferimento a un'altra diocesi e la loro destituzione; c) l'approvazione di ordini e di congregazioni religiose e la loro esenzione dalla giurisdizione dei rispettivi ordinarî; d) il diritto di convocare i concilî generali e di presiederli o personalmente o per mezzo di un suo legato a latere, di trasferirli, di scioglierli e di confermarne i decreti. Spetta pure al papa il promuovere e far osservare in tutte le diocesi del mondo la dignità e l'uniformità del culto divino; ordinare la liturgia; prescrivere, emendare, modificare i libri liturgici (messale, breviario, cerimoniale, pontificale, rituale, ecc.); costituire, mutare, abolire i riti vigenti istituire o sopprimere feste di precetto; proporre alla venerazione dei fedeli nuovi santi e beati, compiendo personalmente la cerimonia della canonizzazione, che secondo molti teologi implica il privilegio dell'infallibilità.
Come giudice supremo il papa non è soggetto a verun tribunale o al giudizio di chicchessia (Cod. dir. can., c. 1556); può avocare a sé qualsiasi causa, e a lui possono sempre appellare e deferire le loro cause tutti i fedeli (c. 1569). Come dispensatore supremo di tutti i beni della Chiesa (c. 1518) può conferire o riservare a sé qualsiasi beneficio ecclesiastico (cc. 1431, 1435). In virtù della potestà di sciogliere e legare ha il diritto di assolvere da ogni peccato e censura, e di riservare a sé l'assoluzione da censure o peccati particolarmente gravi ("casi riservati" al papa, cc. 894, 2363).
La giurisdizione del papa, con tutte le prerogative e i poteri che l'accompagnano, s'inizia al momento in cui egli ha accettato la propria elezione, purché valida, e cessa con la sua spontanea rinuncia o con la morte. Per la validità della rinuncia al papato non è necessaria l'accettazione dei cardinali o di chicchessia (c. 221), ma si deve senz'altro procedere all'elezione del successore. I canonisti considerano pure l'eventualità di demenza perpetua o di eresia formale del papa. In ambedue i casi si ritiene comunemente che egli decada dal suo ufficio: nel primo, perché non più capace di atti umani, e quindi di giurisdizione; nel secondo, perché non potrebbe più esercitare l'ufficio di maestro, fondamentale nell'istituzione del primato. Si osserva però che un tal caso non si è verificato mai in tutta la storia della Chiesa.
Nella vacanza della sede apostolica, non potendosi sospendere il governo generale della Chiesa, vi sottentra il collegio dei cardinali con facoltà e poteri tassativamente determinati dalla costituzione di Pio X Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904), che abroga tutte le precedenti in materia. Ritengono il proprio ufficio il Cardinale penitenziere maggiore, il cardinale camerlengo e il cardinale vicario di Roma: si estingue invece l'ufficio del cardinale segretario di stato, sostituito dal segretario del sacro collegio, mentre rimangono in carica i rappresentanti della S. Sede presso i governi civili, legati, nunzî e delegati apostolici. I dicasteri della curia romana ritengono durante la vacanza le loro facoltà ordinarie.
Elezione. - Nulla fu determinato da Gesù Cristo, fondatore della Chiesa, circa la successione del principe degli apostoli: di qui la diversa disciplina osservata a questo riguardo nel corso dei secoli. Certo è che nel sec. III la nomina del vescovo di Roma era fatta come quellȧ degli altri vescovi, vale a dire su designazione del clero e del popolo da ratificarsi dai vescovi della provincia. Ne fa testimonianza S. Cipriano riferendo l'elezione di S. Cornelio (251) in una lettera ad Antoniano (LV, 8, 3). Tale procedimento dava luogo a tumulti della plebe e a indebite ingerenze da parte degl'imperatori, da Costanzo che appoggiò la nomina del pontefice Felice II (355), a Teodorico che si arrogò il diritto di nominare il successore di Giovanni I imprigionato da lui e morto in carcere (526). Non altrimenti si comportarono gl'imperatori bizantini, dai quali furono imposti alla Chiesa due papi, Vigilio (538) e Pelagio (555). Due anni dopo Giustiniano, col pretesto degli inconvenienti cui dava luogo la designazione popolare, sottomise l'elezione del papa all'approvazione imperiale, che rimase in vigore più o meno larvata fino a Gregorio III (731). In seguito, fino a Nicola II (1059), il diritto di elezione fu esercitato dal clero e dal popolo romano, ma sotto il controllo del potere civile o la pressione delle fazioni politiche che si disputavano il predominio. Con la celebre bolla In nomine Domini Nicola II riservò l'elezione papale ai soli cardinali vescovi, finché nel 1179 venne da Alessandro III estesa a tutti i cardinali e ad essi soli a condizione che l'eletto raccogliesse i due terzi dei voti. La difficoltà di ottenere l'accordo dei cardinali faceva sì che le vacanze della S. Sede si prolungassero eccessivamente: 18 mesi nel 1241; quasi tre anni nel 1268, quando i 18 cardinali riuniti a Viterbo furono dalla popolazione rinchiusi nel palazzo e messi a razione finché non si addivenne all'elezione di Gregorio X. Anche costui applicò una misura analoga, decretando nel secondo concilio di Lione (1274) che l'elezione del nuovo papa si dovesse compiere entro dieci giorni e nessun estraneo potesse nel frattempo comunicare con i cardinali elettori. Fu questa l'origine dell'istituzione del conclave, che con le modificazioni introdotte da varî papi, specialmente da Gregorio XV con la costituzione Aeterni Patris (1621) e da Pio X con la suddetta Vacante Sede Apostolica è ancora oggi il sistema vigente per l'elezione del papa.
In forza di questa costituzione, che raccoglie in gran parte le precedenti disposizioni pontificie in materia, specialmente quelle di Pio IX e di Leone XIII, sono elettori del papa per diritto ecclesiastico tutti e soli i cardinali legittimi presenti in conclave, che deve riunirsi non più tardi di 15 o al più di 18 giorni dalla vacanza della S. Sede.
Possono entrare in conclave i cardinali giunti a Roma a elezione incominciata, ma nessuno può uscirne se non per malattia constatata con giuramento dai medici del conclave. Sono esclusi soltanto i cardinali deposti canonicamente, e quelli che abbiano rinunciato al cardinalato col consenso del papa. È eleggibile qualsiasi fedele la cui elezione non sia impedita dal diritto divino o ecclesiastico: basta pertanto che il candidato sia di sesso maschile, battezzato, cattolico e possegga l'uso della ragione. Sono perciò escluse le donne, gl'infedeli, gli eretici e gli scismatici. Non è necessario che l'eletto sia cardinale: non lo erano infatti Eugenio III, Gregorio X, Celestino IV e Urbano VI; però da questo papa in poi (1389) fu sempre eletto un cardinale; e dopo Adriano VI (1522-23) il papa è stato sempre di nazionalità italiana. Sono ammesse tre forme di elezione: o per "quasi ispirazione" o "per compromesso", o per "scrutinio". Si ha la prima quando il nuovo papa viene proclamato all'unanimità dagli elettori quasi ispirati dallo Spirito Santo, cioè senza previe intelligenze o accordi; la seconda, quando tutti gli elettori consentono nel deferire l'elezione a un gruppo di tre, cinque o sette cardinali; lo scrutinio, che è la forma ordinaria, si fa due volte al giorno a voti scritti e secreti secondo le minuziose regole prescritte nella costituzione stessa, che si trova riportata integralmente nel Cod. dir. can. (in fine).
Nell'atto di votare, ogni cardinale giura di eleggere chi giudica eleggibile innanzi a Dio. Perché l'elezione sia valida occorrono i due terzi dei voti: se non si raggiungono al primo scrutinio, si addiviene subito ad un secondo con le stesse norme, tranne il giuramento. A garanzia della libertà di voto è comminata la pena di scomunica riservata in modo speciale al futuro pontefice a) ai simoniaci; b) a chi, vivente il papa, tratta a sua insaputa dell'elezione del successore; c) a chiunque sotto qualsiasi pretesto accetti da qualsiasi potere civile l'incarico di comunicare ai cardínali riuniti in conclave o ad alcuni di essi il "veto" ossia l'esclusiva" (v. conclave) sia prima del conclave, sia durante l'elezione. È proibito e dichiarato nullo qualsiasi accordo o impegno, sia pure giurato, che vincoli in qualsiasi modo il voto di un cardinale. Compiuta l'elezione, il cardinal decano deve domandare a nome del sacro collegio il consenso dell'eletto, che, accettando, immediatamente riceve da Dio la pienezza dell'autorità e dignità papale con suprema e assoluta giurisdizione su tutta quanta la Chiesa, anche se per caso eccezionale non avesse ricevuto gli ordini, trattandosi di un potere indipendente dall'ordine sacro. Subito il nuovo papa, conforme a una consuetudine che risale a Giovanni XII (955-964), assume un nuovo nome, veste gli abiti papali e, seduto sulla cattedra, riceve l'omaggio di tutti i cardinali presenti che gli baciano il piede, le mani e il volto. Quindi il primo dei cardinali diaconi annunzia al popolo radunato nella piazza di S. Pietro il nome dell'eletto nella formula tradizionale: Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam N.N., ecc. Quindi il papa, accompagnato dai cardinali, dal maresciallo del conclave e dagli altri conclavisti sale sulla loggia esterna della basilica, donde imparte la sua prima benedizione apostolica urbi et orbi. Dopo il 1870 i papi che successero a Pio IX usarono benedire il popolo dalla loggia interna: ma Pio XI rinnovò l'antica consuetudine. Il papa ritorna quindi alla cappella Sistina, dove riceve di nuovo l'omaggio dei cardinali (la cosiddetta "seconda adorazione") e ammette al bacio del piede le altre persone presenti. La domenica successiva ha luogo la cerimonia dell'incoronazione, dopo la quale il nuovo papa prima del 1870 si recava in processione con tutta la corte pontificia a S. Giovanni in Laterano, a prendere possesso formale della sua chiesa cattedrale.
Il papato nel diritto internazionale. - Da parte cattolica si sostiene in generale la personalità internazionale del papa come capo della Chiesa, società spirituale che conta i suoi membri in tutti gli stati del mondo, in parecchi dei quali, e fra i più importanti, essi costituiscono la grandissima maggioranza. Questa tesi è accettata in massima da insigni giuristi italiani, fra cui anche da P. Fiore (Il diritto internazionale codificato, 4ª ed., Torino 1869, pp. 137-118). Essa si fonda sull'indipendenza e sovranità della Chiesa cattolica che esercita di diritto e di fatto la sua autorità spirituale non soggetta, come tale, al controllo di nessun governo. I diritti d'ordine internazionale che ne derivano erano dal Fiore e dalla sua scuola limitati: a) all'indipendenza dalle autorità civili in tutto ciò che riguarda la costituzione e l'organizzazione della Chiesa; b) alla libera scelta dei mezzi per il conseguimento delle sue finalità d'ordine spirituale; c) alla reciproca facoltà di comunicare con i membri della gerarchia e i fedeli; d) al diritto di rappresentanza diplomatica; e) all'inviolabilità della persona del papa. Sono in sostanza le concessioni della legge delle Guarentigie del 3 maggio 1871 che rendeva al papa gli onori sovrani, conservandogli la presidenza d'onore riconosciutagli dai sovrani cattolici (art. 3), e accordando agl'inviati dei govemi esteri presso la S. Sede tutte le prerogative e le immunità consone al diritto internazionale (art. 11), ma gli negava la extraterritorialità (da non confondersi con l'immunità); ma perciò essa non fu accettata né da Pio IX né dai suoi successori, che dichiararono arbitraria la separazione assoluta fra la sfera spirituale e la temporale, presupposto fondamentale di quella legge. In forza del diritto internazionale spetta al papa la facoltà di stringere liberamente contratti bilaterali (convenzioni, concordati) circa materie appartenenti sia al foro ecclesiastico sia a quello civile: diritto esercitato dai papi, non solo con governi cattolici, ma anche con quelli di nazioni in maggioranza protestanti o scismatiche, alcuni dei quali, anche in tempi non remoti, ricorsero spontaneamente all'arbitrato del papa per dirimere controversie di natura politica. È una riprova del riconoscimento generale della sovranità del papa nel dominio internazionale, dichiarata valida anche da questo punto di vista dal governo italiano nei trattati lateranensi dell'11 febbraio 1929 (art. 2, 4).
Bibl.: Per la parte canonica occupa un posto preminente J. Th. Rocaberti di Prelada, voll. 20, Roma 1695-99, che raccoglie gli scritti di 116 autori dal sec. IX al XVII; fra i più autorevoli sono: C. Benito, De pontificis maximi auctoritate, Roma 1512; R. Bellarmino, Apologia pro pontifice, ivi 1609; L. Abelly, Défense de la hiérarchie de l'Église et de l'autorité du pape, Parigi 1659. Posteriori sono: A. Kompeneers, De Rom. pontificis primatu ejusque attributis, Lovanio 1841; P. Hinschius, System des kathol. Kirchenrechts, Berlino 1869; M. D. Birise, Tractatus de papa, Parigi 1870; F. Hettinger, Die kirchliche Vollgewalt des apostol. Stuhles, Friburgo in B. 1873; P. Balan, Il papato e l'Italia, Milano 1901; G. Castellari, La S. Sede. Studio sull'evoluz. storica e le condizioni giuridiche del rom. pontefice, ivi 1903; S. Aichner, Compendium juris eccles., Bressanone 1911; D. M. Prummer, Man. juris can., Friburgo in B. 1922; A. Blat, Commentarium textus cod. jur. can., Roma 1924 (II, p. 158); Pertinax, Le partage de Rome, Parigi 1929, pp. 116-126. - Per la storia del papato v. chiesa: Storia della chiesa.
Elenco dei papi.
Diamo qui sotto l'elenco ufficiale dei pontefici, inserendo cronologicamente tra parentesi quadre i nomi degli antipapi. Per le biografie v. le singole voci.
1. S. Pietro; 2. S. Lino di Volterra, martire (67-78); 3. S. Cleto, Romano, martire (78-90); 4. S. Clemente I, Romano, martire (90-100); 5. S. Anacleto, di Atene, martire (100-112); 6. S. Evaristo, di Betlemme, martire (112-121) 7. S. Alessandro I, Romano, martire (121-132); 8. S. Sisto I, Romano, martire (132-142); 9. S. Telesforo, di Turio nella Magna Grecia, martire (142-154); 10. S. Igino, Greco, martire (154-158); 11. S. Pio I, di Aquileia, martire (158-167); 12. S. Aniceto, di Emesa in Siria, martire (.. .-175); 13. S. Sotero, della Campania, martire (... 182); 14. S. Eleuterio, di Nicopoli nell'Epiro, martire (... -193); 15. S. Vittore I, Africano, martire (193-203); 16. S. Zefirino, Romano, martire (203-221); 17. S. Callisto I, Romano, della gente Domizia, martire (221-227); 18. S. Urbano I, Romano, martire (227-233); 19. S. Ponziano, Romano, martire (233-238); 20. S. Antero, della Magna Grecia, martire (238-239); 21. S. Fabiano, Romano, martire (239-253); [Novaziano antipapa dal 251 al 268]; 22. S. Cornelio, Romano, martire (253-255); 23. S. Lucio I, Romano, martire (255-257); 24. S. Stefano I, Romano, martire (257-260); 25. S. Sisto II, Greco, martire (260-261); 26. S. Dionisio, della Magna Grecia (261-272); 27. S. Felice I, Romano, martire (272-275); 28. S. Eutichiano, di Luni, martire (275-283); 29. S. Caio, di Salona in Dalmazia, martire (283-296); 30. S. Marcellino, Romano, martire (296-304) [dal 26 ottobre 304 al 25 maggio 307 sede vacante]; 31. S. Marcello I, Romano, martire (307-309); 32. S. Eusebio, Greco (309-311); 33. S. Melchiade, Africano (311-314); 34. S. Silvestro I, Romano (314-337); 35. S. Marco, Romano (337-340); 36. S. Giulio I, Romano (341-352); 37. S. Liberio, Romano (352-366); 38. S. Felice II, Romano (governa nel 355 durante l'esilio di Liberio. Rinuncia nel 358, muore nel 365); 39. S. Damaso I, Spagnolo (367-384); [Ursino antipapa dal settembre 366 al novembre 367]; 40. S. Siricio, Romano (384-398); 41. S. Anastasio I, Romano (399-402); 42. S. Innocenzo I, di Albano (402-417); 43. S. Zosimo, Greco (417-418); 44. S. Bonifacio I, Romano (418-423); 45. S. Celestino I, Romano (423-432); 46. S. Sisto III, Romano (432-440); 47. S. Leone I il Grande, della Tuscia (440-461); 48. S. Ilario, di Cagliari (461-468); 49. S. Simplicio di Tivoli (468483); 50. S. Felice III, Romano della gente Anicia (483-492); 51. S. Gelasio I, Africano (492-496); 52. S. Anastasio II, Romano (496-498); 53. S. Simmaco, Sardo (498-514); (Lorenzo antip. dal nov. 498 al 505]; 54. S. Ormisda, di Frosinone (514-523); 55. S. Giovanni I, Toscano, martire (523-526); 56. S. Felice IV, del Sannio (526-530); 57. Bonifacio II, Romano (530-532); [Dioscoro antip. dal 530]; 58. Giovanni II, Romano (532-535); 59. S. Agapito, Romano (535-536); 60. S. Silverio, della Campania, martire (536-538); 61. Vigilio, Romano (538-555); 62. Pelagio I, Romano (555-560); 63. Giovanni III, Romano (560-573); 64. Benedetto I, Romano (574-578); 65. Pelagio II, Romano (578-590); 66. S. Gregorio I il Grande, della gente Anicia, Romano (590-604); 67. Sabiniano, di Bieda (604-606); 68. Bonifacio III, Romano (607-607); 69. S. Bonifacio IV, di Valeria ne' Marsi (608-615); 70. S. Adeodato (Deusdedit) I, Romano (615-619); 71. Bonifacio V, di Napoli (619-625); 72. Onorio I, della Campania (625-638); 73. Severino, Romano (640-640); 74. Giovanni IV, Dalmata (640-642); 75. Teodoro I, Greco, oriundo di Gerusalemme (642-649); 76. S. Martino I, di Todi, martire 649-655); 77. S. Eugenio I, Romano (655-657); 78. S. Vitaliano, di Segni (657-672); 79. Adeodato II, Romano (672-676); 80. Dono I, Romano (676-678); 81. S. Agatone, di Palermo (678-682); 82. S. Leone II, Siciliano (682-683); 83. S. Benedetto II, Romano (684-685); 84. Giovami V, Antiocheno (685-686); 85. Conone, della Tracia (686-687); 86. S. Sergio I, della provincia antiochena (687-701); [Pasquale.antip., 22 sett. 687 fino al 692]; 87. Giovanni VI, Greco (701-705); 88. Giovanni VII, di Rossano (705-707); 89. Sisinnio, Siro (708-708); 90. Costantino, Siro (708-715); 91. S. Gregorio II, Romano (715-731); 92. S. Gregorio III, Siro (731-741); 93. S. Zaccaria, Greco (741-752); 94. Stefano II, Romano (752-752); 95. S. Stefano III, Romano (752-757); 96. S. Paolo I, Romano (757-767); [Costantino II antip. 767, deposto 31 luglio 768]; 97. Stefano IV, Siciliano (768-771); [Filiapo antip. 768, deposto 6 agosto 768]; 98. Adriano I, Romano (771-795); 99. S. Leone III, Romano 795-816); 100. S. Stefano V, Romano (816-817); 101. S. Pasquale I, Romano (817-824); 102. Eugenio II, Romano (824-827); 103. Valentino, Romano (827-827); 104. Gregorio IV, Romano (827-844); 105. Sergio II, Romano (844-847); 106. S. Leone IV, Romano (847-855); 107. Benedetto III, Romano (855-858); [Anastasio antip. agosto 855-26 sett. 855]; 108. S. Niccolò I il Grande, Romano (858-867); 109. Adriano II, Romano (867-872); 110. Giovanni VIII, Romano (872-882); 111. Marino I. (detto Martino II) di Gallese (882-884); 112. S. Adriano III, Romano (884-885); 113. Stefano VI, Romano (885-891); 114. Formoso, d'Ostia (891-896); [Bonifacio VI antip. 11 aprile 896-morto 26 aprile 896]; 115. Stefano VII, Romano (896-897); 116. Romano, di Gallese (897-898); 117. Teodoro II, Romano (898-898); 118. Giovanni IX, di Tivoli (898-900); 119. Benedetto IV, Romano (900-903); 120. Leone V, di Ardea (903-903); 121. Cristoforo, Romano (903-904); 122. Sergio III, Romano, dei Conti Tuscolani (904-911); 123. Anastasio III, Romano (911-913); 124. Landone o Lando, Sabino (913-914); 125. Giovanni X di Ravenna, Cencio Cenci (915-928); 126. Leone VI, Romano (928-929); 127. Stefano VIII, Romano (929-931); 128. Giovanni XI, Romano (931-936); 129. Leone VII, Romano (936-939); 130. Stefano IX, Tedesco (939-942); 131. Marino II (detto Martino III), Romano (942-946); 132. Agapito II, Romano (946956); 133. Giovanni XII, Romano (956-964); [Leone VIII antipapa 4 dicembre 962, deposto giugno 964, morto 965]; 134. Benedetto V, Romano (964-965); 135. Giovanni XIII, Romano (965-972); 136. Benedetto VI, Romano (972-973); 137. Dono II, Romano (973-973); [Bonifacio VII antipapa giugno 974, deposto giugno 974]; 138. Benedetto VII, Romano, dei Conti Tuscolani (975-984); 139. Giovanni XIV di Pavia (984-985); 140. Giovanni XV, Romano, Giovanni di Gallina Alba (985996); 141. Gregorio V, Sassone, Bruno di Carinzia (996-999); [Filagato (Giov. XVI) antipapa, ucciso marzo 998]; 142. Silvestro II, Francese, di Aquitania, Gerberto d'Aurillac (999-1003); 143. Giovanni XVI o XVII, Romano, Sicco (1003-1003); 144. Giovanni XVII o XVIII, Romano, Fasano (1003-1009); 145. Sergio IV, Romano, Pietro Boccadipapa (10091012); 146. Benedetto VIII, Romano, Teofilatto dei Conti Tuscolani (1012-1024); [Gregorio antip. giugno-25 dicembre 1013]; 147. Giovanni XVIII o XIX o XX, Romano, dei Conti Tuscolani (1024-1033); 148. Benedato IX, Romano, Teofilatto dei Conti Tuscolani (1033; cessò nel 1044); 149. Gregorio VI, Romano, Giovanni de' Graziani (1044, rinun. 1046); [Giovanni (Silvestro III) antipapa dal 20 gennaio al 10 marzo 1045]; 150. Clemente II, Sassone, Suidgero di Hornburg (1046-1047); 151. Damaso II, Tedesco, Poppone di Bressanone (1048-1048); 152. S. Leone IX, Tedesco, Brunone dei Conti di Dagsburg-Egisheim (1049-1054); 153. Vittore II, Bavarese, Ghebardo dei conti di Kiev (1055-1057); 154. Stefano X, Tedesco, Federico dei duchi di Lorena (1057-1058); [Benedetto X rom. (dei conti di Tuscolo) antip. dal 5 aprile 1058 al 21 gennaio 1059]; 155. Niccolò II, Borgognone, Gherardo (1059-1061); 156. Alessandro II, Anselmo da Baggio, Milanese (1061-1073); [Cadalo (Onorio II) antip. 28 ottobre 1061-31 maggio 1064]; 157.S. Gregorio VII, Ildebrando, di Soana (1073-1085); [Ghiberto (Clemente III) antip. 25 giugno 1080-morto 1100]; 158. B. Vittre III, Desiderio di Benevento (1086-1087); 159. B. Urbano II, di Reims (orig. di Châtillon-sur-Marne: 1088-1099); 160. Pasquale II, Rainieri di Bieda (1099-1118); [Teodorico antipapa settembre-dicembre 1100]; Alberto antip. febbraio-marzo 1102]; [Maginolfo (Silvestro IV) antipapa 18 novembre 1105-12 aprile 1111]; 161. Gelasio II, di Gaeta (1118-1119); [Maurizio Burdino (Gregorio VIII) antipapa 8 marzo 1118-aprile 1121]; 162. Callisto II, Guido dei canti della Borgogna (1119-1124); 163. Onorio II, Lamberto, di Fagnano (Imola) (1124-1130); [Tebaldo Buccapeco (Celestino) antipapa 15 dicembre 1124-ob. 16 dicembre 1124]; 164. Innocenzo II, Romano, Gregorio Papareschi (1130-1143); [Pietro di Leone (Anacleto II) antipapa 14 febbraio 1130-25 gennaio 1137] [Gregorio (Vittore IV o V) antipapa 15 marzo 1138-29 maggio 1138]; 165. Celestino II, Toscano, di Città di Castello, Guido di Castello (1143-1144); 166. Lucio II, Bolognese, Gerardo Caccianimici (1144-1145); 167. B. Eugenio III, Pisano, Bernardo Pagnanelli (1145-1153); 168. Anastasio IV, Romano (1153-1154); 169. Adriano IV, Inglese, Nicola Breakspear (1154-1159); 170. Alessandro III, Senese, Rolando Bandinelli (1159-1181); [Ottaviano (Vittorre V) antip. 7 settembre 1159-20 aprile 1164]; [Guido di Crema (Pasquale III), antip. 22 aprile 1164-20 settembre 1168]; [Giovanni di Sirmio (Calisto III) antipapa settembre-ottobre 1178]; [Lando di Sessa (Innocenzo lII) antipapa 29 aprile 1179-gennaio 1180]; 171. Lucio III di Lucca, Allucingoli (1181-1185); 172. Urbano III, di Milano, Crivelli (1185-1187); 173. Gregorio VIII, di Benevento, A. di Morra (1187-1187); 174. Clemente III, Romano, Paolo Scolari (1187-1191); 175. Celestino III, Romano, Giacomo di Bobone (1191-1198); 176. Innocenzo III, di Anagni, Lotario dei conti di Segni (1198-1216); 177. Onorio III, Romano, Cencio Savelli (1216-1227); 178. Gregorio IX, di Anagni, Ugolino dei conti di Segni (1227-1241); 179. Celestino IV, di Milano, Goffredo Castiglioni (1241-1241); 180. Innocenzo IV, di Genova, Sinibaldo Fieschi (1243-1254); 181. Alessandro IV, di Anagni, Rainaldo dei conti di Segni (1254-1261); 182. Urbano IV di Troyes, Giac. Pantaleon (1261-1264); 183. Clemente IV, di Saint-Gilles, Guido Le Gros 1265-1268); 184. B. Gregorio X, di Piacenza, Tebaldo Visconti (1271-1276); 185. B. Innocenzo V, Pietro di Tarantasia (1276-1276); 186. Adriano V, di Genova, Ottobono Fieschi, dei conti di Lavagna (1276-1276); 187. Giovanni XIX o XX o XXI di Lisbona, Pier Giuliani (1276-1277); 188. Niccolò III, Romano, G. Gaetano Orsini (1277-1280); 189. Martino IV o II, Simone de Brie (1281-1285); 190. Onorio IV, Romano, Giacomo Savelli (1285-1287); 191. Niccolò IV, Girolamo Masci di Ascoli (1288-1292); 192. S. Celestino V, d'Isernia, Pietro Morrone (1294, rinun. 1294, morto 1296); 193. Bonifacio VIII, di Anagni, Benedetto Caetani (1294-1303); 194. B. Benedetto X o XI, di Treviso, Nicola Boccasini (1303-1304); 195. Clemente V, della Guascogna, Bertrando de Got (1305-1314); 196. Giovanni XX o XXI o XXII, di Cahors, Giacomo d'Euse (1316-1334); [Pietro da Corvara (Nicolò V) antipapa 12 maggio 1328 25 agosto 1330]; 197. Benedetto XI o XII di Tolosa, Giacomo Fournier (1334-1342); 198. Clemente VI, di Limoges, Pietro Roger (1342-1352); 199. Innocenzo VI, di Limoges, Stefano Aubert (1352-1362); 200. B. Urbano V, di Mende, Guglielmo Grimoard (1362-1370); 201. Gregorio XI di Limoges, Pietro Roger de Beaufort (1370-1378); 202. Urbano VI, napol., Bartolommeo Prignano (1378-1389); [Roberto di Ginevra (Clemente VII) antip. 20 settembre 1378-16 settembre 1394]; 203. Bonifacio IX, Napoletano, Tomacelli (1389-1404); Pietro de Luna (Benedetto XIII) antipapa 20 settembre 1394, deposto 15 giugno 1409, morto settembre 1424]; 204. Innocenzo VII, di Sulmona, Cosma Migliorati (1404-1406); 205. Gregorio XII, Veneto, Angelo Correr (1406, cessò 1409, morto 1417); 206. Alessandro V, dell'isola di Candia, Pietro Filargo (1409-1410); 207. Giovanni XXII o XXIII o XXIV, napoletano, Baldassare Cossa (1410, cessò dal pontificare 29 maggio 1415, morto 1419); 208. Martino V o III, Romano, Ottone Colonna (1417-1431); [Sancho Muñoz (Clemente VIII) antipapa 17 giugno-26 luglio 1429]; 209. Eugenio IV, Veneto, Gabriele Condulmer (1431-1447); [Amedeo VIII di Savoia (Felice V) antipapa 5 novembre 1439, ab. 9 aprile 1449]; 210. Niccolò V, di Sarzana, Tommaso Parentucelli (1447-1455); 211. Callisto III, di Valenza, Alfonso Borgia (1455-1458); 212. Pio II, Senese, Enea Silvio Piccolomini (1458-1464); 213. Paolo II, Veneto, Pietro Barbo (1464-1471); 214. Sisto IV, di Savona, Francesco della Rovere (1471-1484); 215. Innocenzo VIII, Genovese, G. Battista Cybo (1484-1492); 216. Alessandro I, di Valenza, Rodrigo Lanzol-Borgia (1492-1503); 217. Pio III, Senese, Francesco Todeschini-Piccolomini (1503-1503); 218. Giulio II, di Savona, Giuliano della Rovere (1503-1513); 219. Leone X, Fiorentino, Giovanni de' Medici (1513-1521); 220. Adriano VI, di Utrecht, Adriano Florentz Boyens (1522-1523); 221. Clemente VII, Fiorentino, Giulio de' Medici (1523-1534); 222. Paolo III, Romano, Alessandro Farnese (1534-1549); 223. Giulio III, di Monte San Savino, G.M. dal Monte o Ciocchi del Monte Sansavino (1550-1555); 224. Marcello II, di Montepulciano, Marcello Cervini (1555-1555); 225. Paolo IV, Napoletano, G. Pietro Carafa (1555-1559); 226. Pio IV, Milanese, Giovan Angelo Medici (1559-1565); 227. S. Pio V, nato in Bosco (dioc. di Tortona), Michele Ghisleri (1566-1572); 228. Gregorio XIII, Bolognese, Ugo Boncompagni (1572-1585); 229. Sisto V, di Grottammare (Montalto), Felice Peretti (1585-1590); 230. Urbano VII, Romano, G. Battista Castagna (15901590); 231. Gregorio XIV, Milanese, originario di Cremona, Niccolò Sfondrati (1590-1591); 232. Innocenzo IX, Bolognese, G. Antonio Fachinetti (1591-1591); 233. Clemente VIII, Fiorentino, Ippolito Aldobrandini (1592-1605); 234. Leone XI, Fiorentino, Alessandro de' Medici (1605-1605); 235. Paolo V, Romano, Camillo Borghese (1605-1621); 236. Gregorio XV, Bolognese, A. Ludovisi (1621-1623); 237. Urbano VIII, Fiorentino, Maffeo Barberini (1623-1644); 238. Innocenzo X, Romano, G. Battista Pamphili (1644-1655); 239. Alessandro VII, Senese, Fabio Chigi (1655-1667); 240. Clemente IX, di Pistoia, Giulio Rospigliosi (1667-1669); 241. Clemente X, Romano, Emilio Altieri (1670-1676); 242. Innocenzo XI, di Como, Benedetto Odescalchi (1676-1689); 243. Alessandro VIII, Veneto, Pietro Vito Ottoboni (1689-1691); 244. Innocenzo XII, Napoletano, Antonio Pignatelli (1691-1700); 245. Clemente XI, di Urbino, Gian Francesco Albani (1700-1721); 246. Innocenzo XIII, Romano, Michelangelo Conti (1721-1724); 247. Benedetto XIII, Napoletano, P. Franc. Orsini (1724-1730); 248. Clemente XII, Fiorentino, Lorenzo Corsini (1730-1740); 249. Benedetto XIV, Bolognese, Prospero Lambertini (1740-1758); 250. Clemente XIII, Veneto, Carlo Rezzonico (1758-1769); 251. Clemente XIV, di S. Arcangelo (Rimini), Lorenzo Ganganelli (1769-1774); 252. Pio VI, di Cesena, Giov. Angelo Braschi (1775-1799); 253. Pio VII, di Cesena, Barnaba Chiaramonti (1800-1823); 254. Leone XII, di Spoleto, Annibale della Genga (1823-1829); 255. Pio VIII, di Cingoli, Francesco Saverio Castiglioni (1829-1830); 256. Gregorio XVI, di Belluno, Mauro Cappellari (1831-1846); 257. Pio IX, di Senigallia, Gio. Maria Mastai-Ferretti (1846-1878); 258. Leone XIII, di Carpineto, Gioacchino Pecci (1878-1903); 259. Pio X, di Riese, Giuseppe Sarto (1903-1914); 260. Benedetto XV, di Genova, Giacomo della Chiesa (1914-1922); 261. Pio XI, di Desio, Achille Rȧtti (1922, regnante).