Il patrimonio familiare era una convenzione matrimoniale disciplinata dagli artt. 167 ss. c.c.: potevano essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni immobili o titoli di credito, da uno o da entrambi i coniugi ovvero da un terzo, anche durante il matrimonio. La costituzione del patrimonio familiare importava la inalienabilità dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia. L'istituto ebbe scarsa applicazione pratica e fu così abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975), che ha introdotto il fondo patrimoniale e ha comunque stabilito che i patrimoni familiari costituiti prima della sua entrata in vigore avrebbero continuato ad essere disciplinati dalle norme anteriori.