Nell’ordinamento delle conquiste di Roma antica, peregrinus era il cittadino di uno Stato sovrano alleato con Roma e protetto da foedus o hospitium; dal principio dell’età imperiale, p. è in genere qualsiasi cittadino libero che non sia romano o latino. La condizione giuridica generale del p. (peregrinitas) era regolata dalla lex provinciae (➔ provincia) e quindi variava; nei riguardi del diritto privato, i p. non godevano, di solito, di ius connubii e commercii, e nei rapporti tra loro facevano di massima uso delle leggi nazionali. Lo ius gentium era accessibile a tutti i p.; dal 242 a.C. il praetor peregrinus regolava i rapporti tra p. e tra questi e i cittadini romani. Nei riguardi del diritto pubblico, i p. non godevano di alcun diritto politico; sotto la Repubblica erano ordinariamente esentati dal servizio militare, sotto l’Impero prestavano servizio nelle legioni o in corpi ausiliari o nella flotta.