Le prestazioni eseguite in assenza di un rapporto giuridico tra le parti ma per amicizia, benevolenza, buona educazione etc. si dicono di cortesia e generalmente non sono rilevanti nella sfera del diritto. L’art. 414 c.nav. dispone che chi assume il trasporto di cortesia di persone o di bagagli è responsabile solo se il danneggiato prova il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ma questa norma, inderogabile in senso favorevole al vettore, viene dall’opinione prevalente ritenuta insuscettibile di applicazione analogica (ad es. al trasporto terrestre, per il quale troverà applicazione l’art. 2043 c.c.).