Si qualifica reato marittimo ogni violazione del codice della navigazione che importa una pena corrispondente a quelle stabilite dal codice penale comune, o l’interdizione (perpetua o temporanea) dai gradi marittimi, o la confisca. Sono tali la diserzione, la disobbedienza, l’insubordinazione, il complotto, l’ammutinamento, la rivolta, la baratteria e altri reati contro la proprietà, la pirateria, la tratta degli schiavi; le infrazioni alla polizia marittima e portuale, o alle disposizioni sulla pesca, nonchè le contravvenzioni marittime.