Reddito che deriva dal possesso di terreni per la produzione agricola, che non siano pertinenze di fabbricati urbani o non siano destinati a specifiche attività commerciali. Insieme con il reddito agrario e con quello dei fabbricati costituisce la categoria A dei redditi che concorrono a formare la base imponibile (redditi fondiari) dell’IRPEF (➔).
Il reddito d. è determinato con il sistema del catasto, vale a dire è costituito dal reddito medio ordinario (o reddito catastale) che il proprietario o il titolare di altro diritto reale può trarre dal terreno, calcolato mediante l’applicazione delle tariffe di estimo per ciascuna qualità e classe di terreno. Le tariffe di estimo sono soggette a revisione quando se ne manifesti l’esigenza e, comunque, ogni 10 anni. La revisione è disposta con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale.