Complesso di documenti (atti, registri, elementi grafici, disegni) che descrivono tutti i beni immobili (terreni e fabbricati) situati in un determinato territorio.
Esempi di c., come misura e stima dei terreni, si trovano già nell’Egitto faraonico, nella Grecia di Solone, nella Roma imperiale. A rilevazioni topografiche e stime dei beni ricorsero anche i Comuni a partire dal 12° sec., dando loro però forma definitiva nel 15° secolo. Si trattava spesso di descrizioni generiche, senza alcuna uniformità; pertanto nel 17° sec. iniziò un lavoro di perfezionamento e rifacimento, che culminò con il c. realizzato in Lombardia sotto il governo austriaco (1760), su cui si modellarono quelli più recenti.
Sebbene sia stato pensato per perseguire obiettivi generali, l’importanza del c. è apprezzata, fin dal Medioevo, soprattutto ai fini fiscali. L’esigenza di creare un c. è legata alla necessità di abbandonare criteri di tassazione esclusivamente personali (che, basandosi sullo status, determinavano particolarismi e privilegi) e approntare una tassazione reale, ancorata alle caratteristiche oggettive dei beni immobili. La formazione del c. è collegata all’imposizione della ricchezza fondiaria: tale funzione è stata mantenuta nel tempo, fino ai giorni nostri.
Nel sistema di tassazione attuale, il c. è il riferimento per la determinazione, ai fini delle imposte sul reddito, del reddito medio ordinario, ritraibile dai terreni e dai fabbricati e calcolato su una media pluriennale, in considerazione di un normale impiego del bene.
Dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, a seguito dell’affermazione dei principi di tassazione effettiva (ex art. 53 Cost.), le norme che sancivano l’imposizione dei redditi fondiari, secondo le risultanze catastali, sono state rimesse al vaglio della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la compatibilità di tale sistema di tassazione con i principi costituzionali (Cost.16/1965). Il c. è preso in esame anche dalla disciplina di altri tributi, per determinare la base imponibile o l’imposta (per es., l’ICI o le imposte sui trasferimenti).
La formazione e la manutenzione del c. sono operazioni tecnicamente molto complesse.
La formazione del c. dei terreni si suddivide in operazioni censuarie, che si articolano in rilevazione topografica del territorio, attività di misurazione (all’interno della quale si distingue la triangolazione, la poligonazione, la delimitazione, la terminazione, il rilevamento particellare, la costruzione della mappa, il calcolo particellare) e attività di stima (che si catalogano in qualificazione, classificazione, classamento e determinazione della tariffa d’estimo). Il procedimento si conclude con l’attribuzione di una rendita a ogni particella catastale. La manutenzione del c. prevede, invece, alcune operazioni e atti (quali la voltura, il frazionamento e l’annotamento), attraverso i quali è possibile modificare i dati catastali, in seguito a variazioni soggettive e oggettive.
La formazione del nuovo c. edilizio urbano ( NCEU, in futuro, nell’integrazione anche con i fabbricati rurali, c. dei fabbricati) si articola nelle seguenti operazioni: qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, accertamento, classamento, pubblicazione e attivazione. Al termine del procedimento, si ha l’attribuzione di una rendita a ogni unità immobiliare.
Le controversie promosse avverso gli atti relativi alle operazioni catastali rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, in base all’art. 2, co. 3, del d. legisl. 546/1992. Sugli atti generali in materia catastale si riconosce, invece, la giurisdizione del tribunale amministrativo, deputato anche a decidere sulle impugnazioni delle decisioni delle commissioni censuarie, che si mostrino lesive di interessi legittimi. Nell’ambito delle operazioni di formazione o di aggiornamento del c. permangono, infatti, competenze amministrative delle commissioni censurarie. Queste ultime sono organi tecnico-amministrativi creati in epoca postunitaria con funzioni contenziose e amministrative in materia di operazioni catastali. Con il tempo, il loro ruolo è stato notevolmente ridimensionato, soprattutto per quel che concerne le funzioni giurisdizionali: entrata in vigore la Costituzione italiana, si è proceduto al trasferimento delle funzioni giurisdizionali dalle commissioni censuarie alle commissioni tributarie.
Le funzioni catastali sono oggi attribuite al Dipartimento delle politiche fiscali, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che le esercita avvalendosi dell’Agenzia del territorio. Le competenze, in ordine alla gestione del c. e alla conservazione dei registri immobiliari, sono ripartire fra lo Stato e i Comuni.
Le imposte catastali si ricollegano alla necessaria esplicazione di una formalità catastale, consistente nella voltura. Il presupposto di tali imposte è individuato nella stipulazione di un atto traslativo o nel trasferimento mortis causa di beni immobili, in occasione dei quali sorge la necessità di effettuare una voltura catastale. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro che richiedono la voltura, i pubblici ufficiali responsabili del pagamento dell’imposta di registro e coloro nel cui interesse la voltura è stata richiesta, questi ultimi, in particolare, sono solidalmente responsabili dell’imposta. Le volture catastali possono essere soggette a imposta in misura proporzionale o in misura fissa. L’applicazione dell’imposta in misura fissa è riferita alle volture non finalizzate al trasferimento di beni immobili o alla costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari nonché in altri casi previsti dalla legge. In tutte le restanti ipotesi, le volture sono assoggettate all’imposta dell’1% sul valore dei beni immobili o dei diritti reali, oggetto di trasferimento. L’accertamento, la liquidazione e la riscossione delle imposte catastali sono effettuati secondo le norme previste in materia di imposta di registro.