Il luogo dove si fissa la propria dimora. Può essere mutata liberamente, e anzi la libertà di fissare la r. nel luogo che ciascuno ritenga più conveniente può ritenersi compresa nella libertà di circolazione e soggiorno, garantita dall’articolo 16 Cost. Il trasferimento di r. deve essere denunciato mediante una doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale.
Nel diritto canonico, si dicono residenziali gli arcivescovi e i vescovi che hanno l’obbligo di r. in una città sede di arcidiocesi o diocesi (dette anche queste residenziali) sulla quale esercitano effettiva giurisdizione; sono contrapposti ad arcivescovi e vescovi titolari, che hanno solo il titolo ma non l’ufficio della chiesa titolare, in quanto questa è situata in territorio passato ad altre confessioni o religioni, oppure è stata soppressa come sede residenziale.