Reato che si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al quale egli non abbia partecipato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere e occultare (art. 648 c.p.). Presupposto di tale reato è che anteriormente a esso sia stato commesso un delitto al quale il ricettatore non abbia partecipato. Scopo della norma è, infatti, impedire che, posto in essere un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dalle cose provenienti dallo stesso. L’elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nel compiere il reato con la consapevolezza delle provenienza della cosa delittuosa al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il reato è attenuato nei casi di particolare tenuità. Sussiste la ricettazione anche quando l’autore del delitto da cui provengono le cose o il denaro non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.