Asportazione di terreno per riportare alla luce monumenti od oggetti.
In passato lo scavo archeologico consisteva nel semplice dissotterramento di oggetti d’arte e resti architettonici. Con il progredire della ricerca si è però compreso come fosse importante l’esame del terreno asportato e la comprensione del rapporto tra questo e le testimonianze del passato riportate alla luce. Lo scavo è ora condotto in maniera tale che gli strati di terra individuati, distinti in base alla differente consistenza, composizione e colore, e numerati in maniera progressiva, sono asportati secondo la successione fisica e cronologica riscontrata, dal più recente al più antico. I materiali contenuti sono raccolti e divisi anch’essi per strato. Il riconoscimento della successione stratigrafica, l’individuazione del rapporto fisico tra gli strati e i monumenti scavati, lo studio tipologico dei materiali consentono non solo di risalire alla cronologia degli stessi, ma anche di ricostruire la storia dell’area indagata, dal momento della sua occupazione fino al suo eventuale abbandono (scavo stratigrafico).
Uno scavo archeologico può essere effettuato per diverse ragioni e obiettivi. Scavi di urgenza sono condotti in occasione di rinvenimenti fortuiti e non previsti, come, per escavo, nel corso di sbancamenti per la realizzazione di opere edilizie o infrastrutture civili, che possono intaccare giacimenti archeologici altrimenti sconosciuti. Sondaggi e trincee di breve estensione possono essere praticati per delimitare l’estensione di un’area archeologica da sottoporre a tutela. Ricognizioni preventive del terreno ed esame delle foto aeree dell’area possono offrire un valido contributo alla ricerca. Indagini scientifiche di più ampio respiro sono invece condotte per riportare alla luce un monumento o un’area, o per comprendere singole problematiche degli stessi. In tal caso, più lo scavo è condotto in maniera estensiva e più ci si avvicina ad una ricostruzione verosimile della storia di un sito archeologico. Fondamentale è anche l’esatta e oggettiva documentazione grafica e fotografica di uno scavo archeologico, condizione necessaria per eventuali futuri riesami dei contesti indagati e per un corretto accostamento al progetto di restauro dei monumenti. Fermo restando il metodo unico di indagine, le singole realtà da esplorare possono richiedere tempi e tecniche differenti.
Riguardo alla legislazione sugli scavi, la l. 1089/1° giugno 1939, che disciplinava l’attività di ricerca archeologica, è stata interamente abrogata dall’art. 166 del d. legisl. 29 ottobre 1999, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.