Temporanea chiusura di un impianto produttivo, imposta dall’imprenditore al fine di provocare l’interruzione del rapporto di lavoro con un gruppo di dipendenti che rifiutano di aderire alle condizioni contrattuali dettate dall’imprenditore stesso. Mentre nello sciopero l’iniziativa è assunta dai lavoratori, nella serrata è l’imprenditore che decide di interrompere l’attività produttiva e quindi lavorativa. A differenza dello sciopero, la serrata è priva di tutela costituzionale e costituisce una forma di protesta liberamente esercitabile dal datore di lavoro, il cui svolgimento non lo esonera però dal dover adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro durante il periodo di chiusura dell’attività produttiva. Sulla scorta di una simile impostazione la Corte costituzionale, con la sent. n. 29/1960, ha dichiarato incostituzionale l’art. 502 c.p. che qualificava la serrata come reato.