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Sciopero

Enciclopedia on line
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Astensione concordata dal lavoro da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi. Ai sensi del’art. 40 Cost. lo sciopero «si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»; tali leggi non sono mai state emanate, fatta eccezione per alcune norme particolari per gli addetti agli impianti nucleari (art. 49 e 129 d.p.r. n. 185/1964), per il personale di assistenza al volo (art. 4 l. n. 42/1980), e per la disciplina, anch’essa settoriale, dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. n. 146/1990).

Diritto di sciopero. - Per ciò che concerne la titolarità del diritto di sciopero, occorre distinguere tra diritto di proclamazione e diritto di partecipazione: infatti, mentre la titolarità del primo è riservata solo a un soggetto collettivo (che non coincide necessariamente con un’associazione sindacale, potendo consistere di un gruppo di persone mosse dal comune intento di scioperare: Cass., sent. n. 8234/1991), la titolarità del secondo è strettamente individuale, per cui ciascun lavoratore è libero di partecipare o di non partecipare a uno sciopero proclamato da un soggetto collettivo. Dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza, è la questione se la titolarità del diritto di sciopero possa oltrepassare i confini del lavoro subordinato ed estendersi anche a fattispecie diverse, come il lavoro autonomo (Corte cost. sent. n. 222/1975, sullo sciopero dei piccoli esercenti), o parasubordinato (Cass., sent. n. 3278/1978 in materia di sciopero dei lavoratori parasubordinati; sent. n. 171/1996, in materia di sciopero dei liberi professionisti). Va anche rilevato come si sia progressivamente dilatato l’ambito di interessi per la cui tutela è possibile proclamare uno sciopero, fino a ricomprendere, accanto alle rivendicazioni di carattere salariale e contrattuale, la tutela di tutti quei beni riconosciuti nella disciplina costituzionale dei rapporto economici (Corte cost., sent. n. 1/1974). In particolare, è stato ritenuto legittimo lo sciopero per finalità economiche e politiche, in quanto volto a tutelare gli interessi dei lavoratori mediante la sollecitazione di atti di governo o di atti legislativi (Cass. sent. n. 16.515/2004). Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l’entità del danno arrecato, non ha altri limiti se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti. Deve essere pertanto esercitato nel rispetto degli altri beni giuridici che ricevono, al pari di esso, tutela costituzionale, come il diritto alla vita, il diritto all’incolumità personale o anche la libertà di iniziativa economica e imprenditoriale. In questo senso lo sciopero può arrecare un pregiudizio temporaneo all’attività dell’impresa, conseguente all’interruzione di essa per tutto il periodo in cui dura l’astensione, ma non può pregiudicare in via definitiva le capacità produttive dell’azienda, mediante la distruzione o la stabile inutilizzabilità degli impianti, con conseguente compromissione dell’interesse generale al mantenimento dei livelli occupazionali (Cass., sent. 711/1980).

Condotta del datore di lavoro. - In caso di partecipazione allo sciopero, il lavoratore perde il diritto alla retribuzione per il periodo in cui egli si astiene, legittimamente, dallo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto a fronte della sospensione della prestazione lavorativa viene sospesa anche l’obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione. Il datore di lavoro è quindi esonerato dal pagamento della retribuzione base per tutto il periodo dell’astensione, ma non può ostacolare in alcun modo la partecipazione dei propri dipendenti allo sciopero. Infatti, ove egli impedisca od ostacoli tale partecipazione, il suo comportamento sarà sanzionabile come condotta antisindacale. Diverso dalla condotta antisindacale è il cosiddetto ‘crumiraggio’, ossia la sostituzione dei lavoratori scioperanti mediante lavoratori che non partecipano allo sciopero (cosiddetto ‘crumiraggio interno’) ovvero mediante nuove assunzioni (cosiddetto ‘crumiraggio esterno’). Tale prassi non è ritenuta illegittima nei limiti in cui ciò avvenga in maniera eccezionale e marginale, per specifiche ed obiettive esigenze aziendali, quale, in primis, quella di evitare la paralisi della produzione in occasione di uno sciopero (Cass., sent. n. 9709/2002).

Voci correlate

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Retribuzione

Condotta antisindacale

Associazioni sindacali

Vedi anche
sindacato Associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita per la tutela di interessi professionali collettivi. Nel linguaggio economico e finanziario, coalizione di imprese. ● Il sindacalismo è la dottrina e prassi politico-economica, di varia matrice ideologica e culturale, finalizzata all’organizzazione ... salario Retribuzione del lavoratore subordinato, in particolare dell’operaio. 1. Definizione e tipologie Nel linguaggio economico, a differenza che nel linguaggio giuridico e comune, salario è la remunerazione del lavoro in genere, il prezzo del lavoro, subordinato o indipendente, manuale o di concetto. Il ... Condotta antisindacale Comportamento con cui il datore di lavoro limita o impedisce l’esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero. In concreto, affinché si possa parlare di condotta antisindacale, non essendo richiesta l’intenzione da parte del datore di lavoro di ledere tali prerogative, è sufficiente che ... lavoro In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato. In senso più ristretto, attività umana rivolta alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o generale. diritto Il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • CONDOTTA ANTISINDACALE
  • LAVORO SUBORDINATO
  • GIURISPRUDENZA
  • OBBLIGAZIONE
Altri risultati per Sciopero
  • sciopero
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Astensione organizzata dal lavoro di un gruppo più o meno esteso di dipendenti del settore pubblico o privato, per la tutela di comuni interessi e diritti di carattere economico, politico o sindacale. Rappresenta la principale forma di autotutela dei lavoratori. Storicamente costituiva la loro arma  ...
  • sciopero
    Enciclopedia dei ragazzi (2006)
    Aris Accornero Astensione volontaria dal lavoro per protesta «Fare sciopero» o «mettersi in sciopero» sono espressioni abbastanza comuni per dire che ci si rifiuta di fare una cosa o che si smette di farla. Proprio questo è infatti il significato della parola sciopero, una pratica che – nata con la ...
  • Sciopero e serrata
    Enciclopedia delle scienze sociali (1997)
    Gian Primo Cella Introduzione Gli scioperi, il loro movimento e le loro ondate, la loro multiforme natura, la loro diffusione nelle più disparate esperienze sono argomenti di grande fascino per le scienze storico-sociali. Lo sciopero, inteso in termini molto generali come manifestazione organizzata ...
  • SCIOPERO
    Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
    (App. II, 11, p. 799) Luisa RIVA-SANSEVERINO Il diritto di s., proclamato dall'art. 40 della costituzione e relativo ad una astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo, sèguita ad essere oggetto di una notevole elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ...
  • SCIOPERO
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    Dino MARCHETTI Il vigente codice penale, nel titolo ottavo del libro secondo, prevede come delitti, negli articoli 502-512, lo sciopero e la serrata, nelle varie ipotesi del fine contrattuale, del fine non contrattuale, dello scopo di solidarietà o di protesta, ecc. L'art.330 inoltre prevede l'abbandono ...
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Vocabolario
sciòpero
sciopero sciòpero (ant. sciòpro) s. m. [der. (deverbale con suffisso zero) di scioperare, ant. scioprare]. – 1. Astensione organizzata dal lavoro di un gruppo più o meno esteso di lavoratori dipendenti, appartenenti al settore pubblico...
sciopero virtuale
sciopero virtuale loc. s.le m. Forma di protesta attuata mantenendo l’impegno lavorativo contrattuale, in conseguenza della quale il lavoratore non percepisce il relativo compenso e il datore di lavoro deve versare la somma trattenuta per...
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