Astensione concordata dal lavoro da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi. Ai sensi del’art. 40 Cost. lo sciopero «si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»; tali leggi non sono mai state emanate, fatta eccezione per alcune norme particolari per gli addetti agli impianti nucleari (art. 49 e 129 d.p.r. n. 185/1964), per il personale di assistenza al volo (art. 4 l. n. 42/1980), e per la disciplina, anch’essa settoriale, dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. n. 146/1990).
Diritto di sciopero. - Per ciò che concerne la titolarità del diritto di sciopero, occorre distinguere tra diritto di proclamazione e diritto di partecipazione: infatti, mentre la titolarità del primo è riservata solo a un soggetto collettivo (che non coincide necessariamente con un’associazione sindacale, potendo consistere di un gruppo di persone mosse dal comune intento di scioperare: Cass., sent. n. 8234/1991), la titolarità del secondo è strettamente individuale, per cui ciascun lavoratore è libero di partecipare o di non partecipare a uno sciopero proclamato da un soggetto collettivo. Dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza, è la questione se la titolarità del diritto di sciopero possa oltrepassare i confini del lavoro subordinato ed estendersi anche a fattispecie diverse, come il lavoro autonomo (Corte cost. sent. n. 222/1975, sullo sciopero dei piccoli esercenti), o parasubordinato (Cass., sent. n. 3278/1978 in materia di sciopero dei lavoratori parasubordinati; sent. n. 171/1996, in materia di sciopero dei liberi professionisti). Va anche rilevato come si sia progressivamente dilatato l’ambito di interessi per la cui tutela è possibile proclamare uno sciopero, fino a ricomprendere, accanto alle rivendicazioni di carattere salariale e contrattuale, la tutela di tutti quei beni riconosciuti nella disciplina costituzionale dei rapporto economici (Corte cost., sent. n. 1/1974). In particolare, è stato ritenuto legittimo lo sciopero per finalità economiche e politiche, in quanto volto a tutelare gli interessi dei lavoratori mediante la sollecitazione di atti di governo o di atti legislativi (Cass. sent. n. 16.515/2004). Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l’entità del danno arrecato, non ha altri limiti se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti. Deve essere pertanto esercitato nel rispetto degli altri beni giuridici che ricevono, al pari di esso, tutela costituzionale, come il diritto alla vita, il diritto all’incolumità personale o anche la libertà di iniziativa economica e imprenditoriale. In questo senso lo sciopero può arrecare un pregiudizio temporaneo all’attività dell’impresa, conseguente all’interruzione di essa per tutto il periodo in cui dura l’astensione, ma non può pregiudicare in via definitiva le capacità produttive dell’azienda, mediante la distruzione o la stabile inutilizzabilità degli impianti, con conseguente compromissione dell’interesse generale al mantenimento dei livelli occupazionali (Cass., sent. 711/1980).
Condotta del datore di lavoro. - In caso di partecipazione allo sciopero, il lavoratore perde il diritto alla retribuzione per il periodo in cui egli si astiene, legittimamente, dallo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto a fronte della sospensione della prestazione lavorativa viene sospesa anche l’obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione. Il datore di lavoro è quindi esonerato dal pagamento della retribuzione base per tutto il periodo dell’astensione, ma non può ostacolare in alcun modo la partecipazione dei propri dipendenti allo sciopero. Infatti, ove egli impedisca od ostacoli tale partecipazione, il suo comportamento sarà sanzionabile come condotta antisindacale. Diverso dalla condotta antisindacale è il cosiddetto ‘crumiraggio’, ossia la sostituzione dei lavoratori scioperanti mediante lavoratori che non partecipano allo sciopero (cosiddetto ‘crumiraggio interno’) ovvero mediante nuove assunzioni (cosiddetto ‘crumiraggio esterno’). Tale prassi non è ritenuta illegittima nei limiti in cui ciò avvenga in maniera eccezionale e marginale, per specifiche ed obiettive esigenze aziendali, quale, in primis, quella di evitare la paralisi della produzione in occasione di uno sciopero (Cass., sent. n. 9709/2002).
Sciopero nei servizi pubblici essenziali