sottufficiale Nella gerarchia militare, categoria intermedia tra i graduati di truppa e gli ufficiali. S. di contabilità è il s. (sergente furiere, maresciallo o capo furiere) cui sono attribuite precise responsabilità amministrative.
Nell’esercito italiano i gradi gerarchici dei s. sono, dal minore al più elevato: sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, aiutante.
Nei carabinieri si ha: vicebrigadiere, brigadiere, brigadiere capo, maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante.
Nella marina militare: sergente, secondo capo, secondo capo scelto, capo di 3ª, 2ª e 1ª classe, aiutante.
Nell’aeronautica: sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, maresciallo di 3ª, 2ª e 1ª classe, aiutante.
La categoria dei s. ha cominciato a differenziarsi da quella superiore degli ufficiali e da quella inferiore della truppa negli eserciti dell’epoca moderna. La nobiltà di nascita degli ufficiali portava necessariamente a lasciare ai s. tutte le incombenze spicciole della vita dei reparti. E infatti, negli eserciti dei sec. 19° e 20° i s. provvedevano ad assicurare, oltre al comando delle più piccole unità (squadra, pezzo, pattuglia), la vita logistica dei reparti nelle varie mansioni esecutive inerenti alla conservazione dei materiali di ogni tipo, dalle armi al casermaggio, alla pulizia e al mantenimento nel voluto stato degli alloggiamenti, alle indispensabili scritturazioni contabili e amministrative. Tali compiti rappresentano nel loro complesso, negli eserciti moderni, una componente fondamentale dell’organizzazione militare: si può affermare che il rendimento di una unità è in stretta dipendenza dalla qualità dei s. che la inquadrano.
Nella marina mercantile, sono s. i nostromi (1°, 2° e sotto-nostromo), adibiti ai servizi marinareschi; i capi fochisti e meccanici, destinati ai servizi delle caldaie e delle macchine; il maestro d’ascia, incaricato della manutenzione e di eventuali riparazioni dello scafo e delle imbarcazioni; ma nel codice della marina mercantile quest’ultimo è considerato s. soltanto nei riguardi delle decisioni relative all’abbandono della nave.