Termine («spirito popolare») con cui si tradusse in età romantica un concetto già presente in Montesquieu, utilizzato da G.W.F. Hegel per indicare lo spirito che nella storia «è un individuo di natura universale, ma determinato: cioè in generale un popolo». Gli esponenti della Scuola storica del diritto (F.K. von Savigny, G.F. Puchta ecc.) lo usarono (in contrapposizione al giusnaturalismo, che poneva come fonte originaria del diritto la legge naturale) per indicare nello spirito, nel genio di ciascuna nazione il fondamento dell’unico autentico diritto, che sarebbe quello positivo storico, proprio dei singoli popoli.