Agenzie per l’impiego
Imprese private, svolgono, previa autorizzazione, attività di somministrazione e di intermediazione di manodopera, di supporto alla ricollocazione professionale e di ricerca e selezione del personale. Lo svolgimento di tali attività, negato ai soggetti privati dalla l. n. 264/29 (che lo riservava agli uffici di collocamento pubblico), è stato reso possibile dal d.l. 23 dicembre 1997, che (dando attuazione a una decisione della Corte di Giustizia Europea) ha affermato il principio innovativo secondo il quale le imprese private possono svolgere, ove previamente autorizzate, l’attività di mediazione di manodopera, come aveva già stabilito peraltro la l. n. 196/1997, in merito al lavoro interinale. La disciplina delle condizioni di esercizio delle a. per il lavoro è stata ulteriormente riformata dal d. lgs. n. 276/2003, che ha anche ampliato la gamma dei servizi che possono essere offerti da tali soggetti. Il regime di autorizzazione può abilitare all’esercizio di una o più delle attività previste dal d.lgs. n. 276/2003 (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale) e si compone di vari requisiti (configurazione giuridica delle a. per il lavoro, contenuto dell’oggetto sociale, struttura organizzativa, uffici, locali, personale e solidità finanziaria). Il soggetto competente a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è il Ministero del Lavoro. Per alcune attività (intermediazione, supporto alla ricollocazione professionale, ricerca e selezione del personale), il cui ambito non superi il territorio regionale, l’autorizzazione è rilasciata dalle Regioni.
Somministrazione di manodopera