Fase del processo di espropriazione forzata in cui viene assegnato un bene, mobile o immobile, precedentemente pignorato, mediante vendita forzata svolta con la modalità dell’incanto. L’aggiudicazione deve essere fatta dal pubblico banditore al maggior offerente tra quelli ammessi a partecipare all’asta pubblica, nel momento in cui, dopo la duplice enunciazione del prezzo offerto, non venga compiuta alcuna maggiore offerta. L’effetto traslativo della proprietà del bene venduto all’asta non avviene all’atto dell’aggiudicazione ma successivamente: nella vendita di beni mobili all’atto del pagamento del prezzo, nella vendita di beni immobili all’atto della pronuncia del decreto di trasferimento, immediatamente successivo al pagamento.