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Vendita forzata

Enciclopedia on line
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La vendita forzata è un istituto del processo esecutivo civile diretto a trasferire all’acquirente i diritti sul bene pignorato che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, con lo scopo di convertire in denaro liquido i beni del debitore e soddisfare i diritti dei creditori (Pignoramento).

La vendita avviene sotto l’impulso del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. L’istanza di vendita deve essere proposta al giudice dell’esecuzione dopo 10 e non oltre 90 giorni dal pignoramento (salvo per i beni deteriorabili), pena la sua perdita di efficacia. Il giudice provvede fissando l’udienza per l’audizione delle parti, durante la quale queste ultime possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita o dell’assegnazione, nonché proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi.

Il nostro ordinamento prevede specifiche forme di vendita forzata. Nell’espropriazione dei beni mobili (presso il debitore o presso terzi; art. 529 s. e 552 s.) la vendita forzata può avvenire a mezzo commissionario, mediante trattativa privata, oppure all’incanto (cioè all’asta), affidandola al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato. Per i beni mobili registrati è possibile delegare le operazioni di vendita all’istituto vendite giudiziarie o a un professionista (notaio, avvocato, commercialista) iscritto nell’apposito elenco tenuto presso il tribunale. Per quel che riguarda i crediti oggetto di espropriazione, questi devono essere assegnati ai creditori intervenuti se già scaduti o se scadono entro 90 giorni; se scadono oltre i 90 giorni possono essere assegnati o venduti. Nell’espropriazione dei beni immobili (art. 567 ss.), la liquidazione del bene avviene con la vendita senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita a incanto.

Per quel che riguarda gli effetti della vendita forzata, questa trasferisce all’acquirente i diritti che sul bene spettavano a colui che ha subito l’espropriazione (art. 2919 c.c.). Grazie all’effetto purgativo, poi, i beni immobili vengono acquistati liberi dai pesi e dalle ipoteche che gravavano su di esso (art. 586 c.p.c.). Il particolare regime di circolazione dei beni mobili (cfr. art. 1153 c.p.c.) può condurre al perfezionamento di acquisti a titolo originario. In questo caso l’acquirente in buona fede che entra in possesso del bene espropriato può divenire titolare di un diritto che previamente spettava a un terzo, cioè, in deroga alla comune efficacia traslativa a titolo derivativo della vendita, a un soggetto diverso dal debitore.

Voci correlate

Assegnazione

Esecuzione forzata

Espropriazione forzata

Vedi anche
Espropriazione forzata Con riferimento al processo civile, l’insieme degli strumenti che portano dalla sottrazione coattiva di singoli beni del debitore inadempiente, alla trasformazione di tali beni in denaro attraverso la vendita forzata, fino all’effettiva soddisfazione del creditore, mediante l’assegnazione del ricavato ... compravéndita compravéndita Denominazione comune del contratto di vendita che ne pone in risalto i due elementi (alienazione e acquisto). La compravendita è infatti un contratto a prestazioni corrispettive (e dunque a titolo oneroso) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ... Esecuzione forzata Con riferimento al processo civile, è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo. Sono parti del processo esecutivo: l’ufficiale giudiziario, il giudice dell’esecuzione, il creditore procedente e il debitore esecutato. Per poter dar ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • ESPROPRIAZIONE FORZATA
  • ESECUZIONE FORZATA
  • TITOLO DERIVATIVO
  • TITOLO ESECUTIVO
  • CREDITORE
Vocabolario
véndita
vendita véndita s. f. [der. di vendere; cfr. lat. vendĭtus, part. pass. di vendĕre]. – 1. a. L’azione di vendere, il fatto di venire venduto: con il ricavo della v. della fattoria ho comprato una casa in città; dopo la v. dell’azienda,...
véndere
vendere véndere v. tr. [lat. vēndĕre, comp. di venum dare «dare in vendita» (così come venire «essere venduto» da venum ire)]. – 1. Trasferire ad altri la proprietà di una cosa, di un bene o di un diritto, contro il corrispettivo di un...
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