Trasferimento del bene pignorato a uno o più creditori procedenti o intervenuti nell’esecuzione (Espropriazione forzata), che ne abbiano fatto richiesta (art. 505 c.p.p.). L’ordinanza del giudice dell’esecuzione contiene l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, eventualmente del terzo proprietario del bene assegnato e del prezzo di assegnazione (art. 507 c.p.p.). A norma dell’art. 506 c.p.p., l’assegnazione può essere fatta solo per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente (art. 506 c.p.p.). Ne deriva che, a seconda della presenza o meno di creditori aventi diritto di prelazione anteriore a quello del creditore assegnando, l’assegnazione può essere satisfattiva o sostanzialmente equivalente a una vendita. L’assegnazione di beni immobili può essere ottenuta solo se la vendita all’incanto va deserta.