Esercizio del pascolo del bestiame in montagna, da quote di circa m 1000 sino a m 2300-2500 (denominato anche monticazione o estatatura). Si effettua da fine maggio a metà settembre, ma ha durata diversa secondo l’altitudine, l’esposizione, la giacitura e la vegetazione dei pascoli (minimo due mesi: luglio-agosto). È una pratica molto antica (già esercitata dai Reti), che risponde a necessità economiche e tecniche a un tempo, sia perché permette di sfruttare la produzione foraggera di alta montagna, inutilizzabile in altro modo, sia perché irrobustisce gli animali e li rende più resistenti alle infezioni, particolarmente alla tubercolosi. L’a. interessa la regione alpina, ma viene praticato largamente anche in vaste zone degli Appennini e sui pascoli dei Pirenei e dei Carpazi.
Contratto di a. Nel diritto medievale, contratto che si faceva tra proprietari di bestiame e mandriani i quali, conducendo gli animali ai pascoli alpini, pagavano una determinata quota al proprietario tenendo per sé tutto il prodotto ricavato. Nel diritto vigente si tratta di un contratto per cui i pascoli alpini, di proprietà privata o comunale, vengono dati in affitto, per un periodo di uno o più anni, ai proprietari o conduttori di bestiame.