Ambiente. Diritto dell’Unione Europea
Nel diritto dell'Unione Europea (UE) la protezione dell’ambiente, originariamente non contemplata nei Trattati istitutivi, è stata introdotta in primo luogo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea e poi, formalmente, con l’Atto unico europeo del 1986, entrato in vigore nel 1987, che ha definito i principi e le finalità dell’azione dell’UE in campo ambientale.
Attualmente la materia è disciplinata dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, il cui art. 4 stabilisce che in materia di ambiente l’UE ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri. All’ambiente il Trattato dedica il Titolo XX (artt. 191-193). L’art. 191 stabilisce, in particolare, i seguenti obiettivi: tutela e miglioramento dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta delle risorse naturali, promozione di misure internazionali in campo ambientale, soprattutto contro il cambiamento climatico. La stessa norma precisa, inoltre, che la politica ambientale dell’UE è ispirata al principio di prevenzione e precauzione, al principio della correzione, possibilmente alla fonte, dei danni causati all’ambiente e al principio “chi inquina paga”, in base al quale è l’inquinatore a dover sostenere il costo dell’inquinamento, che non deve ricadere genericamente sulle collettività. Tali principi riprendono quelli elaborati al livello mondiale ed enunciati, nel 1992, nella Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo (Ambiente. Diritto internazionale).
Le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’UE in materia ambientale non pregiudicano la libertà degli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione ancora più rigorose, purché siano compatibili con il Trattato stesso (art. 193).
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