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Energia. Diritto dell’Unione Europea

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Energia. Diritto dell’Unione Europea

Originariamente, il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, non prevedeva norme specifiche riguardanti il settore energetico. Solo con la modifica ad esso apportata dal Trattato sull’Unione Europea (UE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, l’art. 3 del Trattato, alla lettera u), annoverava fra le competenze rimesse alla Comunità l’adozione di “misure in materia di energia”. A seguito del Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 2009), che ha sancito la sostituzione dell’UE alla CE, la disposizione che include il settore dell’energia tra le competenze concorrenti dell’UE e dei suoi Stati membri è posta nell’art. 4, lett. i) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex Trattato CE).

La politica energetica dell’UE. - Le basi per un’azione comune dei paesi della Comunità nel settore energetico risalgono ai Trattati costitutivi della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) del 1951 e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA) del 1957. La politica unitaria ricevette impulso nel 1973, in seguito alla prima crisi petrolifera. Si fondò sulla definizione di obiettivi europei a medio termine e sul ricorso a strumenti comunitari, volti a completare o armonizzare l’azione e le misure legislative degli Stati membri.

Il contesto politico in cui la Commissione europea ha operato fino al 1988 basava l’azione della CEE, anche in campo energetico, sulla regola delle decisioni all’unanimità. Un passo avanti fu la decisione della Comunità, approvata nel 1990, di realizzare il mercato interno nel settore energetico, consentendo, secondo i casi, di fare ricorso a decisioni a maggioranza qualificata. Nel gennaio 1991, nel corso della conferenza intergovernativa sull’unione politica, la Commissione presentò la proposta di inserire nel Trattato uno specifico capitolo dedicato all’energia, stabilendo come obiettivi della politica energetica la sicurezza di approvvigionamento, la stabilità dei mercati, la realizzazione del mercato interno, l’adozione di misure in periodi di crisi, l’utilizzazione razionale dell’energia, la promozione delle fonti nuove e rinnovabili, la compatibilità delle azioni intraprese nel settore energetico con la protezione dell’ambiente e della salute dei cittadini (Ambiente. Diritto dell’Unione Europea). Le procedure decisionali richiedono la maggioranza qualificata, unitamente alla cooperazione, non alla sola consultazione, con il Parlamento europeo.*

Le direttive UE in materia di energia. - A parte interventi normativi di carattere settoriale, la competenza in materia di energia è stata esercitata dalle istituzioni dell’UE con la direttiva 92/CE del 19 dicembre 1996, che ha dettato una disciplina complessiva del settore e la sua graduale liberalizzazione, “nella prospettiva di conseguire un mercato dell’energia elettrica concorrenziale” (art. 1, par. 1), che mantenga agli Stati la facoltà di “imporre alle imprese obblighi di servizio pubblico” (art. 1, par. 2). La direttiva è caratterizzata dall’ampia flessibilità applicativa lasciata agli Stati in tutte le fasi dell’attività elettrica. Riguardo alla produzione, considerata libera, si prevede che per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possano “scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedura di gara d’appalto” (art. 4).

In merito alla disciplina delle reti di trasporto e distribuzione (art. 7-12) si dispone che queste siano affidate a soggetti che garantiscano la sicurezza e l’affidabilità degli approvvigionamenti, stabilendo che le imprese elettriche integrate verticalmente (ovvero, le imprese che svolgono due o più fra le attività di generazione, trasmissione e distribuzione di energia) o orizzontalmente (ovvero, le imprese che svolgono una fra le attività di generazione, trasmissione e distribuzione di energia e un’altra attività che non rientra nel settore elettrico) tengano, nella propria contabilità interna, conti separati per le attività di generazione, trasmissione e distribuzione e conti consolidati per le eventuali altre attività non elettriche (art. 14).

Riguardo all’accesso alla rete, la direttiva lascia agli Stati la possibilità di optare tra un sistema basato sulla libera negoziazione fra gli operatori (accesso negoziato, art. 17), o regolato da tariffe pubblicate prima della loro applicazione (accesso regolamentato, art. 17) e/o un sistema fondato sulla figura dell’acquirente unico, soggetto chiamato a curare in modo imparziale gli scambi tra gestori delle reti e clienti (art. 18).

La direttiva 92/CE è stata poi sostituita dalla direttiva 54/CE del 26 giugno 2003, che ha ripreso l’impianto precedente apportandovi alcune significative modifiche, volte a migliorare il funzionamento del mercato e a garantire parità di condizioni a livello di generazione, accesso non discriminatorio alla rete di trasmissione e tutela dei diritti dei clienti più piccoli e vulnerabili. Essa ha introdotto, tra l’altro: a) l’ampliamento degli obiettivi del servizio pubblico e la garanzia del servizio universale, ovvero il diritto per tutti i clienti civili e le piccole imprese “alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti” (art. 3); b) l’opzione, in materia di produzione, a favore della procedura di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti (art. 6); c) la scelta per la separazione giuridica tra le attività di trasmissione o distribuzione e le altre attività elettriche (artt. 10 e 15) e per un sistema regolamentato di accesso alla rete “basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema” (art. 20, par. 1); d) la qualificazione, dal 1° luglio 2007, di tutti i clienti come idonei a concludere contratti di fornitura di energia elettrica; e) l’identificazione di un nucleo minimo di competenze da attribuire alle autorità nazionali di regolamentazione (art. 23).*

Energia e clima. - Nel 2008 gli Stati membri dell’Unione Europea hanno adottato un pacchetto globale di misure per ridurre il contributo dell’UE al riscaldamento del pianeta e per garantire la sicurezza e la sostenibilità degli approvvigionamenti energetici. La riforma energetica mira a fare dell’Europa il leader mondiale nel campo delle energie rinnovabili e delle tecnologie a bassa emissione di anidride carbonica.

Voci correlate

Comunità Europea dell’Energia Atomica

Regolazione dell’energia

Politica industriale dell’Unione Europea

Ambiente. Diritto dell’Unione Europea

Vedi anche
Comunità Economica Europea Comunità Economica Europea Organizzazione internazionale a carattere regionale, la Comunità Economica Europea (CEE) fu istituita con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, stipulato dai sei paesi fondatori della cosiddetta Piccola Europa: Italia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Belgio, Paesi ... Commissione europea È una delle principali istituzioni dell’Unione Europea (UE), con sede a Bruxelles. In base all’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la Commissione vigila sull’applicazione da parte degli Stati membri dei Trattati e degli atti vincolanti adottati dalle istituzioni dell’UE; dispone ... Parlamento europeo È una delle istituzioni dell’Unione Europea (UE) ed è formato di rappresentanti dei cittadini dell’Unione (Cittadinanza europea). La sua organizzazione e i suoi compiti sono previsti agli artt. 223 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’UE. È composto da 751 deputati eletti nei 28 Stati membri ... Unione Europea Organizzazione internazionale regionale di integrazione economica e politica, sorta dal processo avviato, negli anni 1950, con l’istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA). Introdotta ...
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  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
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credito di emissione
credito di emissione loc. s.le m. Sistema di compensazione previsto nel protocollo di Kyoto (1997) per la salvaguardia dell’ambiente, che permette agli Stati che producono una quantità di gas inquinanti superiore al livello consentito di...
unità
unita unità s. f. [dal lat. unĭtas -atis, der. di unus «uno»; in alcuni dei sign. concreti, ha risentito l’influenza dell’ingl. unit (che in inglese è distinto da unity)]. – 1. a. Il fatto, la condizione e la caratteristica di essere uno,...
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