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Regolazione dell’energia

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Regolazione dell’energia

Fin dagli inizi del Novecento la dottrina giuridica ha qualificato l’energia come una ‘cosa’, suscettibile, pertanto, di godimento esclusivo e diritto reale. Tale soluzione è stata sancita dapprima nel 1931, dall’art. 624, co. 2, del codice penale, poi, nel 1942, dall’art. 814 del codice civile. La Costituzione, all’art. 43, riconosce all’energia una funzione sociale, prevedendo che la legge possa, a fini di utilità generale, «riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di e. o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». A seguito della l. cost. n. 3/2001, la Costituzione disciplina l’energia anche all’art. 117, co. 3, assegnando la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» alla legislazione concorrente dello Stato, al quale spetta la determinazione dei principi fondamentali, e delle regioni, alle quali spetta la disciplina legislativa applicativa e regolamentare (v. Regione).

L’evoluzione della disciplina di regolazione del settore elettrico. - Nella regolazione del settore elettrico possono essere individuate tre fasi storiche. La prima coincide con la prima metà del Novecento, in cui la disciplina pubblicistica in materia di energia era limitata ad aspetti specifici (produzione, servitù di elettrodotto, prezzi e tariffe, bilanci delle imprese elettriche). La seconda fase inizia con la l. n. 1643/1962, che, sulla base dell’art. 43 Cost. e dell’esempio francese (1945-6) e inglese (1948), sancisce la nazionalizzazione del settore e la nascita dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica. La terza fase, caratterizzata dalla liberalizzazione del settore, inizia negli anni 1990 e trova compiuta realizzazione negli anni successivi a opera del diritto comunitario.

Per quanto concerne in particolare la terza fase, con la l. n. 9/1991 è stata liberalizzata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell’anno successivo, il d.lgs. n. 333/1992, convertito dalla l. n. 359/1992, ha disposto la privatizzazione formale dell’Enel, ovvero il mutamento della forma giuridica da ente pubblico a società per azioni con capitale azionario conferito completamente allo Stato e la trasformazione in concessione del preesistente regime di riserva.

Con la l. n. 481/1995, è stata istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (su cui v. Autorità amministrative indipendenti), con compiti di regolazione nel settore, che è stato effettivamente aperto alla concorrenza solo in seguito, per impulso della direttiva 92/CE del 19 dicembre 1996, attuata nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 76/1999. In seguito sono mutati sia il quadro normativo comunitario, sia quello interno. Il primo è cambiato per via della direttiva 54/CE del 26 giugno 2003, che ha abrogato la precedente direttiva del 1996, del regolamento 1228/2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, e della decisione della Commissione 796/CE dell’11 novembre 2003, che ha istituito il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e da un rappresentante della Commissione.

Nell’assetto nazionale, dopo la riforma del 1999, nell’autunno dello stesso anno è stato dato inizio alla privatizzazione sostanziale dell’Enel con il collocamento sul mercato di un primo pacchetto azionario della società, mentre la disciplina del settore è stata oggetto di modifiche negli anni 2002-2004, mediante diversi decreti legge, tra i quali il più rilevante è il 239/2003, convertito dalla l. n. 290/2003, che ha modificato il d.lgs. del 1999. In ultimo, è stata approvata la l. n. 239/2004 di riordino del settore energetico, che però non ha sostituito la disciplina previgente ma solo singole disposizioni di essa, demandando a successivi decreti legislativi – che non sono stati emanati nel termine previsto dalla delega – il riassetto complessivo della normativa di settore. Alla direttiva 54/CE del 26 giugno 2003 non è stata data ancora piena attuazione.

La fase di liberalizzazione nell’ordinamento interno. - Sulla base delle indicazioni provenienti dall’ordinamento comunitario (su cui si fa ampio rinvio alla voce Energia. Diritto dell’Unione Europea), la disciplina nazionale del settore elettrico ha previsto la separazione delle diverse fasi dell’attività, che in precedenza erano integrate all’interno del monopolio pubblico: produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita. Tali attività sono state rese libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico (su cui v. servizi pubblici; d.lgs. n. 79/1999, art. 1, co. 1, e l. n. 239/2004, art. 1, co. 2, lett. a). In realtà, in riferimento alla produzione o all’importazione, per evitare che l’accesso al mercato sia di fatto precluso ai nuovi operatori dalla posizione dominante dell’ex monopolista Enel, l’art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 79/1999 vieta a ciascun soggetto di produrre o importare «più del 50% del totale dell’energia elettrica importata o prodotta in Italia».

Fino al 1° luglio 2007, le attività di acquisto e vendita di energia, invece, sono state assoggettate a un duplice regime: il mercato era libero se gli utenti finali erano i grandi consumatori di energia (cosiddetti clienti idonei), vincolato per i piccoli consumatori che potevano approvvigionarsi solamente dal distributore locale.

A seguito del recepimento, per questa parte, della direttiva 54/CE, la l. n. 239/2004 ha disposto che dal 1° luglio 2007 ogni cliente finale fosse considerato cliente idoneo, con la conseguenza che dalla stessa data la vendita di energia è stata completamente liberalizzata. La vendita di energia nel mercato libero può seguire due modalità alternative: la contrattazione bilaterale tra cliente idoneo e fornitore (d.lgs. n. 79/1999, art. 6) e il sistema della cosiddetta Borsa elettrica (d.lgs. n. 79/1999, art. 5, e decreto del ministero delle Attività produttive del 19 dicembre 2003), la cui organizzazione è affidata a una società per azioni, denominata Gestore del mercato elettrico, costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), una società per azioni interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione che presentano carattere di monopolio naturale per la presenza della rete, sono assoggettate a riserva e affidate dal ministero delle Attività produttive in concessione, le prime due al GRTN, e la terza, fino al 2030, ai soggetti che hanno ottenuto la concessione entro il 2001, e, successivamente, sulla base di gare (d.lgs. n. 79/1999, art. 1, co. 1, 3 e 9 e l. n. 239/2004, art. 1, co. 2, lett. b e c).

Voci correlate

Autorità amministrative indipendenti

Impresa pubblica

Interventi pubblici nell’economia

Privatizzazione

Servizi pubblici

Vedi anche
Contratto di società Contratto di società In generale, la società è definibile come fenomeno associativo regolato da un contratto con il quale si organizzano persone e mezzi in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Tuttavia, è ormai ammessa, per le società ... Ente pubblico Gli enti pubblici nazionali fanno parte del concetto di amministrazione pubblica, ma non rientrano nell’amministrazione dello Stato, tanto che sono stati anche denominati ‘amministrazioni parallele’. Hanno strutture eterogenee e sono dotati di personalità giuridica. Possiedono organi propri (di regola, ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... Costituzione italiana Il testo della Costituzione della Repubblica italiana è stato approvato dall’Assemblea costituente alla fine del 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, ed è entrato in vigore nel 1948. Esso si componeva originariamente di centotrentanove articoli e di XVIII disposizioni transitorie ...
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  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
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Vocabolario
canaliżżazióne
canalizzazione canaliżżazióne s. f. [dal fr. canalisation]. – 1. Regolazione di un alveo fluviale fatta allo scopo di creare in esso un filone, o canale, che conservi una profondità sufficiente a determinati scopi, generalmente alla navigazione....
sottounità
sottounita sottounità s. f. [comp. di sotto- e unità]. – 1. In metrologia, sottomultiplo di un’unità di misura. 2. Nella tecnica, ciascuna delle parti singolarmente funzionali facenti parte di una medesima unità funzionale di rango superiore...
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