Linea per il trasporto a distanza dell’energia elettrica (➔ linea).
Servitù di e. Diritto di far passare e di usare condutture elettriche o appoggi per condutture elettriche in fondi altrui, anche demaniali, e di impiantare negli stessi luoghi cabine di trasformazione e manovra. Implica una serie di poteri con riferimento alle necessità della installazione e della manutenzione degli impianti, anche se tali poteri devono essere esercitati col minor pregiudizio del fondo servente. Si costituisce mediante contratto, ma può essere ottenuta coattivamente in base a sentenza del magistrato. È concessa contro indennità e, quando cessa l’uso, le aree su cui stanno le condutture tornano nella libera disponibilità del proprietario. Può cessare anche per prescrizione, a impedire la quale occorre che l’impianto sia conservato in stato di esercizio.